Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2023 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza del giudicato è fondato quando la sentenza del giudice ordinario, munita di attestazione di passaggio in giudicato, sia stata notificata all’amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997. Il giudice amministrativo, accertata la persistente inottemperanza, condanna l’amministrazione a dare piena esecuzione alla pronuncia entro un termine determinato e, sin da ora, nomina commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, provvede anche mediante il pagamento in conto sospeso, ove ricorra l’incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito dinanzi al TAR Lombardia, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per tre anni scolastici, per l’importo di 500,00 euro per ciascun anno, condannando il Ministero alla relativa messa a disposizione.

La sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini, come attestato dalla Cancelleria. Notificata all’amministrazione, non ha ricevuto alcuna esecuzione. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni, il ricorrente ha chiesto la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contrastare nel merito la domanda. Il Collegio ha quindi verificato i presupposti dell’ottemperanza, muovendo dagli atti di causa.

Risulta accertato che la sentenza del giudice del lavoro è stata notificata all’amministrazione presso la sede reale in data 19 aprile 2025 e che è passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria. Il ricorso per ottemperanza è stato ritualmente notificato in data 4 ottobre 2025.

Il dato decisivo è il decorso inutilmente del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, come convertito. Tale termine dilatorio impedisce al creditore l’esecuzione forzata e la notifica del precetto prima della sua scadenza; decorso senza esito, legittima l’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.

Il ricorso è dunque fondato e viene accolto. Il Ministero è condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente.

Per il caso di persistente inottemperanza, è nominato sin da ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta dell’interessato. Il commissario eseguirà la sentenza anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti in questione e all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si liquida alcun compenso commissariale. Le spese, liquidate in 800,00 euro oltre accessori, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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