Valutazione comparativa e criteri predeterminati nel reclutamento dei professori universitari (TAR Sicilia n. 392 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di chiamata dei professori universitari ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, la commissione che ha predeterminato i criteri di valutazione è vincolata alla loro applicazione. È illegittima la valutazione comparativa che, in contrasto con i criteri stabiliti, circoscriva l’esame dell’attività didattica al solo ultimo decennio, pretermettendo l’esperienza precedente e disattendendo i parametri dell’entità e della continuità. È parimenti viziata da carenza di motivazione e illogicità la valutazione delle pubblicazioni che ometta ogni giudizio su originalità, innovatività e rigore metodologico, limitandosi a collocazione editoriale, impatto, continuità e congruenza. Le valutazioni tecniche delle commissioni sono sindacabili dal giudice amministrativo sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e correttezza del criterio applicato.

Il Fatto

Con D.R. n. 1390 del 4 aprile 2023 l’Università ha indetto la procedura per la chiamata di un professore di prima fascia nel settore concorsuale 13/D4. La commissione nominata con D.R. n. 3334 del 7 settembre 2023, dopo aver predeterminato i criteri, ha individuato all’unanimità il controinteressato quale migliore comparativamente. Il Rettore ha preso atto dell’esito e il Dipartimento ha deliberato la proposta di chiamata.

Il ricorrente, candidato non vittorioso, ha impugnato il decreto rettorale, la proposta di chiamata e i verbali della commissione, deducendo tre gruppi di censure: l’illegittimo limite temporale del decennio, la mancata valorizzazione della propria esperienza trentennale e l’omessa valutazione della qualità intrinseca delle pubblicazioni, con uso di indicatori bibliometrici in settore non bibliometrico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari del controinteressato. Sulla procura richiama il principio delle Sezioni Unite n. 36057 del 9 dicembre 2022: dopo la riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. la collocazione topografica della procura su foglio separato ma materialmente congiunto all’atto ne integra la specialità, a prescindere dal contenuto. Sulla tardività, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 2366 del 10 aprile 2019, osserva che i criteri di valutazione non ledono immediatamente l’interesse e si impugnano con l’atto conclusivo della procedura.

Nel merito, il Tribunale qualifica le valutazioni della commissione come espressione di discrezionalità tecnica, pienamente sindacabili sotto il profilo della ragionevolezza e della correttezza del criterio applicativo (Cons. Stato, Sez. VI, n. 8533 del 2022 e n. 2598 del 2022). La predeterminazione dei criteri rende intelligibile il percorso logico e consente una motivazione sintetica.

Il primo motivo è in parte infondato: l’espressione “con particolare riferimento all’attività degli ultimi 10 anni” nel verbale n. 1 non introduce alcuna esclusività, ma solo una maggiore attenzione al periodo recente. È invece fondata la censura sull’applicazione concreta: nei verbali n. 3 e n. 4 la commissione ha valorizzato solo l’attività dell’ultimo decennio, escludendo l’esperienza pregressa del ricorrente, in contrasto con i criteri da essa stessa fissati e con i parametri di entità e continuità.

Quanto alle pubblicazioni, il Collegio ritiene infondata la censura sull’uso di indicatori bibliometrici: il Regolamento di ateneo e l’art. 6 del bando consentono criteri più stringenti di quelli dell’ASN, espressione dell’autonomia universitaria (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3445 del 2022 e n. 3856 del 2022). È però fondata la doglianza sulla carenza di motivazione: i giudizi del verbale n. 4 si limitano a collocazione editoriale, impatto, continuità e congruenza, omettendo del tutto originalità, innovatività e rigore metodologico, criteri che la commissione era tenuta ad applicare.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna dell’Università e del controinteressato alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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