Corrispettivi da accreditamento sanitario e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Campania n. 3950 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella materia delle concessioni di pubblici servizi, la controversia che ha ad oggetto esclusivamente l’effettiva debenza dei corrispettivi dovuti alla struttura privata accreditata rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Il riparto è fissato dall’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi, escluso quanto concerne indennità, canoni ed altri corrispettivi. Quando il petitum si esaurisce nella contestazione del compenso e non coinvolge la verifica dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione, la posizione dedotta è di diritto soggettivo di credito e non di interesse legittimo. La medesima conclusione vale per la contestazione del silenzio-inadempimento serbato sull’istanza di deroga al tetto di spesa, poiché le parti del contratto di servizio agiscono su un piano paritario.
Il Fatto
La ricorrente è una struttura di radiodiagnostica accreditata con il servizio sanitario regionale. Per l’anno 2020 ha sottoscritto con l’azienda sanitaria un contratto di servizio che fissava i volumi e le tipologie di prestazioni della branca di Radiologia, con un limite alla produzione a carico del servizio sanitario e un tetto di discostamento del 10% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. L’art. 8 del contratto prevedeva un meccanismo di deroga attivabile in presenza di circostanze eccezionali.
Nel corso del 2020, in pendenza della pandemia, la struttura ha chiesto la convocazione di un Tavolo Tecnico per valutare una deroga al limite, rappresentando l’aumento della domanda conseguente alla revoca dell’accreditamento di un centro vicino. Dopo otto mesi l’azienda sanitaria ha chiesto l’emissione di una nota di credito per lo sforamento del tetto. La struttura ha impugnato la richiesta davanti al giudice amministrativo, unitamente agli atti presupposti e, con motivi aggiunti, alla documentazione versata in giudizio dall’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva d’ufficio, in via preliminare e con assorbimento di ogni altra questione, il difetto di giurisdizione. La controversia ha ad oggetto la contestazione del quantum dovuto dall’azienda sanitaria per le prestazioni erogate nel 2020: la struttura ritiene che il limite contrattuale avrebbe potuto essere superato attivando la clausola di salvaguardia di cui all’art. 8, comma 3, del contratto di servizio.
Il Tribunale richiama l’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. e la relativa esclusione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. Quando è in contestazione soltanto l’effettiva debenza del compenso in favore del concessionario, senza che ciò coinvolga la verifica dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione, il petitum travalica i limiti della giurisdizione amministrativa.
Il percorso argomentativo si sostiene su due precedenti. Il primo è Consiglio di Stato sez. III, 20 marzo 2019, n. 1839, secondo cui spettano al giudice ordinario le controversie nelle quali venga in rilievo non l’esistenza o il contenuto della concessione né l’esercizio di poteri autoritativi, ma solo l’effettiva debenza dei corrispettivi, secondo un rapporto paritario di contenuto meramente patrimoniale. Il secondo è Corte di Cassazione civile sez. un. 29 ottobre 2015, n. 22094, che ha qualificato come devolute al giudice ordinario le contestazioni relative alla regressione tariffaria nei rapporti tra aziende sanitarie e strutture private accreditate, potendo il giudice ordinario accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito.
La stessa conclusione riguarda la contestazione del silenzio-inadempimento serbato sull’istanza di deroga. Le parti contrattuali sono poste sul medesimo piano orizzontale e all’amministrazione non è richiesto di esercitare poteri autoritativi: vertendo la questione esclusivamente sulla debenza dei corrispettivi, l’intera materia è devoluta al giudice ordinario.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, salvi gli effetti dell’art. 11 c.p.a. ove la ricorrente conservi interesse a una decisione di merito. Le spese sono compensate tra le parti costituite in ragione della pronuncia in rito, con nessuna statuizione per la parte non costituita.
Nota della Redazione
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