La carta docente va eseguita anche senza fondi di bilancio (TAR Campania n. 3929 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente al beneficio economico della carta elettronica del docente costituisce giudicato azionabile davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche in assenza di impugnazione da parte dell’amministrazione soccombente. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, l’amministrazione è tenuta all’esecuzione integrale del titolo. L’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Il giudice nomina pertanto il commissario ad acta, con poteri di allocazione della somma in bilancio e di impegno, liquidazione e pagamento della spesa.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, n. 79/2024, pubblicata il 30.01.2024, che ha accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per due anni scolastici, per un totale di € 1.000,00.
La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato. L’amministrazione non ha eseguito il titolo nonostante la notifica del 30.01.2024 e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero si è costituito con atto di stile. Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla camera di consiglio del 20.05.2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il gravame. L’azione di ottemperanza è ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente di conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al caso deciso.
Il Tribunale verifica il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. Rileva inoltre che la sentenza ottemperanda è stata notificata presso la sede dell’amministrazione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ., come novellato dal D.lgs. n. 149/2022, per il quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva, e 115 cod. proc. amm..
È decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Non essendo stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, il quale, su richiesta della ricorrente, provvederà in sostituzione dell’amministrazione ove ancora inadempiente, scaduto il termine e nei successivi sessanta giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa.
Il punto di maggiore rilievo è la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato: l’organo straordinario deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Il compenso del commissario è liquidato al termine dell’incarico, su richiesta del medesimo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 300,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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