Giudizio di ottemperanza e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1963 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Accertato il rituale esercizio dell’azione e il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo entro un termine congruo. L’amministrazione che non contesti specificamente il titolo, la sua idoneità all’esecuzione e non provi l’avvenuto pagamento non assolve all’onere probatorio sui fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto, secondo il principio dell’art. 2697 cod. civ.. Per il caso di persistente inottemperanza il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., con riserva di liquidazione del compenso a carico dell’amministrazione inottemperante.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al TAR Sicilia l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione era stato condannato al pagamento delle differenze retributive maturate in un arco temporale pluriennale, oltre accessori. La sentenza è stata notificata in forma esecutiva ed è passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione, come attestato dal Tribunale.

Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma, senza contestare il titolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dello strumento. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione proviene dal giudice ordinario ed è passata in giudicato: rientra dunque tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza. Il TAR accerta il rispetto del termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e del termine di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.

Quanto al termine dilatorio, il Collegio rileva che è stata documentata l’avvenuta notificazione della sentenza munita di formula esecutiva, con conseguente decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. L’azione esecutiva risulta pertanto ritualmente esperita.

Nel merito, il Tribunale constata il perdurante inadempimento dell’amministrazione. Il Ministero non ha contestato specificamente il titolo, non ne ha dedotto l’inidoneità all’esecuzione e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. Il Collegio applica il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Ne deriva la sussistenza dell’obbligo giuridico di dare esecuzione al titolo.

Il TAR ordina conseguentemente al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente decisione. Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente generale del Dipartimento della formazione professionale dell’Assessorato regionale, con facoltà di delega, affinché provveda entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Il Collegio si riserva di liquidare il compenso del commissario con separato decreto, a carico dell’amministrazione inottemperante, previa presentazione della nota specifica delle spese entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, a pena di decadenza ex art. 71 d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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