Corruzione e visti: rileva la possibilità di ingerenza del funzionario (Cass. pen. Sez. VI n. 33844 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, il requisito della pertinenza dell’atto all’ufficio del pubblico funzionario, richiesto dall’art. 319 cod. pen., non si valuta in astratto sulle sole mansioni formalmente assegnate. Rileva, piuttosto, la concreta possibilità del funzionario di ingerirsi, anche di fatto, nella trattazione delle pratiche, da valutare in rapporto alle competenze dei concorrenti nel reato. In fase investigativa, poi, l’addebito cautelare è fisiologicamente fluido: il riferimento per la difesa è dato dalle risultanze investigative poste a fondamento della misura e non dalla descrizione contenuta in un capo di incolpazione, che si cristallizza solo con l’esercizio dell’azione penale. Sono inutilizzabili i messaggi di messaggistica istantanea acquisiti in violazione delle regole sulla corrispondenza; ma la genesi della prova e le sue modalità di acquisizione vanno tenute distinte dalla sua attendibilità.

Il Fatto

Un dipendente in servizio presso l’ufficio visti di una rappresentanza diplomatica italiana all’estero è indagato per plurimi episodi di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio. Secondo l’ipotesi accusatoria, tra il 2021 e il 2023 egli avrebbe ricevuto denaro e altre utilità da un coindagato e da altri cittadini stranieri non identificati, per seguire, accelerare e favorire le pratiche di rilascio dei visti.

Il giudice per le indagini preliminari applica gli arresti domiciliari. Il Tribunale del riesame respinge la richiesta di revoca e conferma la misura. Il difensore ricorre per cassazione con sette motivi, cui aggiunge un motivo nuovo. Il Procuratore generale conclude per il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo contesta il giudizio di gravità indiziaria: il ricorrente non avrebbe competenze sul rilascio dei visti e il suo ruolo di intermediario non troverebbe riscontro. La Corte ritiene la censura infondata. Il quadro indiziario, illustrato dal Tribunale senza incongruenze logiche, mostra come il ricorrente, al di là delle mansioni specifiche, avesse in concreto la possibilità di ingerirsi nella trattazione delle pratiche. Poiché si procede per reato concorsuale, il requisito normativo va valutato anche in relazione alle competenze dei concorrenti.

Quanto all’asserita diversità del fatto rispetto all’ipotesi cautelare, la Corte richiama la nozione di mutamento del fatto: serve una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie, tale da generare incertezza sull’oggetto dell’addebito e pregiudizio dei diritti della difesa. Il riferimento va alle Sezioni Unite n. 36551 del 2010 e n. 16 del 1996. In fase investigativa, del resto, non esiste una formale imputazione e l’addebito resta fluido.

Sul fronte probatorio, la Corte esclude l’inutilizzabilità dei messaggi di messaggistica istantanea. Il decreto di perquisizione e sequestro richiamava l’art. 252 cod. proc. pen. e non l’art. 254 cod. proc. pen., ma tale dato è puramente formale. La nozione di corrispondenza ex art. 616 cod. pen. ricomprende ogni forma di comunicazione a distanza, come conferma la sentenza n. 170 del 2023 della Corte costituzionale e la giurisprudenza della Corte EDU. Le regole di acquisizione della prova risultano rispettate.

Il mancato riversamento della traccia audio-video originale non incide sull’utilizzabilità: l’assenza del documento digitale originario può riflettersi sull’attendibilità, non sulla validità dell’acquisizione. Le registrazioni effettuate di nascosto dal parlamentare sui propri colloqui non integrano intercettazioni, con conseguente esclusione dell’art. 68 Cost. Né opera la causa di giustificazione dell’art. 9 legge n. 146 del 2006, estranea alla posizione di chi non riveste qualifica di polizia giudiziaria.

Le esigenze cautelari sono adeguatamente motivate, con elementi sintomatici di perduranti pericoli di recidiva e di inquinamento probatorio. Il motivo aggiunto, sulla necessità del controllo preventivo del giudice per l’accesso ai dati informatici, è inammissibile perché nuovo rispetto all’originaria doglianza e perché generico sul nesso con il quadro indiziario. L’impugnazione è rigettata, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

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