Messaggi whatsapp e corrispondenza: sequestro e prova di resistenza (Cass. pen. Sez. VI n. 33843 del 15.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
I messaggi scambiati tramite applicazioni di messaggistica istantanea costituiscono corrispondenza ai sensi dell’art. 15 Cost. e dell’art. 616 cod. pen., essendo assimilabili a lettere o biglietti chiusi. Il decreto di perquisizione e sequestro del pubblico ministero che menzioni “missive” e “mails” comprende ogni forma di corrispondenza, anche digitale, salvo che emerga una ragione plausibile di esclusione. L’eccezione di inutilizzabilità dei messaggi non determina il venir meno del quadro di gravità indiziaria quando questo si fondi anche su informazioni testimoniali, accertamenti patrimoniali e dati documentali: opera la c.d. prova di resistenza.
Il Fatto
Un funzionario in servizio presso un ufficio competente per il rilascio dei visti d’ingresso, prima addetto e poi responsabile, è indagato per il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio ai sensi dell’art. 319 cod. pen. Avrebbe ricevuto denaro e altre utilità da un coindagato, tra il 2019 e il 2023, per seguire, accelerare e favorire pratiche di rilascio di visti in favore di cittadini stranieri segnalatigli.
Il Giudice per le indagini preliminari ha applicato gli arresti domiciliari; il Tribunale, con l’ordinanza impugnata, ha respinto la richiesta di riesame. Il ricorrente deduce l’inutilizzabilità dei messaggi whatsapp sequestrati e valorizzati nel quadro indiziario, sostenendo che si tratti di corrispondenza acquisibile solo con provvedimento specificamente motivato. Con motivi nuovi richiama la necessità del controllo preventivo di un giudice sull’accesso ai dati del dispositivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è respinto. La Corte muove dall’art. 616 cod. pen., che definisce corrispondenza «quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza». Il decreto del pubblico ministero, avendo menzionato “missive” e “mails”, intendeva riferirsi a qualsiasi forma di corrispondenza, anche digitale, senza che emerga alcuna ragione plausibile per escludere comunicazioni diversamente denominate ma rientranti nel medesimo genus.
Nel percorso argomentativo la Corte richiama la sentenza n. 170 del 2023 della Corte costituzionale, sulla quale lo stesso ricorrente fonda la doglianza: lo scambio di messaggi elettronici — e-mail, sms, whatsapp e simili — è forma di corrispondenza a effetti dell’art. 15 Cost., poiché la nozione è ampiamente comprensiva di ogni comunicazione di pensiero tra due o più persone determinate, a prescindere dal mezzo tecnico. Posta elettronica e messaggistica istantanea sono assimilabili a lettere o biglietti chiusi, «versioni contemporanee della corrispondenza epistolare e telegrafica». Conforta l’indirizzo la giurisprudenza della Corte EDU che ricondotta sotto l’art. 8 CEDU posta elettronica, sms e messaggistica istantanea.
La Corte rileva poi che il compendio investigativo non consiste esclusivamente nei messaggi whatsapp, ma annovera anche qualificate informazioni testimoniali, accertamenti patrimoniali e dati documentali, idonei a giustificare un quadro di gravità indiziaria pur in assenza di quelle comunicazioni. L’eccezione difensiva non supera dunque la necessaria prova di resistenza, e sul punto il ricorso resta in silenzio.
Quanto ai motivi nuovi, sulla necessità del controllo preventivo di un giudice per l’accesso ai dati di un dispositivo informatico, la Corte li dichiara inammissibili: prospettano una causa di invalidità del medesimo dato probatorio per ragioni diverse da quelle del ricorso, incontrando lo sbarramento dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. In ogni caso, con valenza assorbente, resta ferma la considerazione sulla prova di resistenza, poiché la difesa non spiega perché l’eventuale vizio dell’atto, con esclusione dei risultati probatori, determinerebbe il venir meno del quadro indiziario. Di qui la genericità della doglianza. L’impugnazione è respinta con condanna alle spese ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.