Corsi di perfezionamento equiparati al master solo con 60 crediti (TAR Sicilia n. 1319 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure comparative per la progressione verticale, i corsi di perfezionamento post lauream sono equiparabili ai master universitari ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo solo quando presentino tutti i requisiti sostanziali richiesti dall’ordinamento: attivazione presso un’università, durata annuale, superamento di un esame finale, 1.500 ore di didattica e conseguimento di almeno 60 crediti formativi. Il criterio della prevalenza della natura sostanziale del titolo opera sul piano della qualificazione, non supplisce alla prova dei requisiti. La laurea magistrale assorbe, in punto di qualificazione e di punteggio, il titolo triennale che si ponga in rapporto di omogeneità e progressione con essa.

Il Fatto

La ricorrente partecipava a due selezioni per la progressione verticale indette dalla Città Metropolitana per la copertura di posti di istruttore direttivo, categoria D. A seguito di istanze di riesame presentate da alcuni candidati, l’amministrazione approvava una nuova graduatoria definitiva con la determina dirigenziale n. 3689 del 24.11.2022. In quella graduatoria i controinteressati venivano collocati in posizione utile con 23,00 punti, mentre la ricorrente restava al quinto posto con 22,5 punti.

La ricorrente impugnava la nuova graduatoria, i verbali-schede di rivalutazione e i presupposti provvedimenti organizzativi. Contestava l’attribuzione di 3,00 punti a ciascun controinteressato per due corsi di perfezionamento ritenuti equivalenti a un master di secondo livello, nonché il mancato riconoscimento di ulteriori titoli di studio, di formazione e di servizio. L’amministrazione e i controinteressati resistevano, chiedendo anche la riunione con altro ricorso pendente sulla stessa selezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto la riunione dei procedimenti, per la diversità delle censure. Nel merito richiama l’art. 9 del bando e il regolamento sulle progressioni verticali, che individuano i titoli valutabili nella formazione post lauream: master di primo e secondo livello, dottorato, diploma di specializzazione. La giurisprudenza amministrativa, a partire da Cons. Stato, Sez. VI, n. 2515 del 2009, ricostruisce i master come specie dei corsi di perfezionamento universitari e impone di guardare alle caratteristiche sostanziali, non al nomen iuris.

Il requisito dell’equiparazione è però composito: occorre la sussistenza di tutti gli elementi, durata, ore di didattica, esame finale e crediti. La stessa amministrazione ha ammesso che, per i corsi vantati dai controinteressati, risultano soddisfatti solo la durata annuale e l’esame finale. Mancano la prova delle 1.500 ore di insegnamento e del conseguimento di 60 crediti formativi, richiesti dall’art. 7 del d.m. n. 270/2004 e dall’art. 5 dello stesso decreto. L’assegnazione dei 3,00 punti è dunque illegittima.

Per le stesse ragioni sostanziali il ricorso è respinto quanto ai corsi post-universitari della ricorrente, non avendo ella allegato i requisiti propri del master. Il Collegio nega poi il punteggio di 1,5 punti per la laurea triennale, pure omogenea alla magistrale già valutata: i due percorsi si pongono in rapporto di progressione formativa, come emerge dall’art. 3 del d.m. n. 270/2004 e dalle classi di laurea, cosicché il titolo superiore assorbe quello inferiore.

Quanto ai titoli di servizio, il bando richiede incarichi con responsabilità personale e diretta, durata non inferiore a sei mesi e attinenza al profilo. Gli incarichi indicati dalla ricorrente non soddisfano tali requisiti: le designazioni come cerimoniere, referente per le sanzioni o responsabile della trasparenza configurano compiti di supporto al dirigente, senza responsabilità verso l’esterno. Gli altri titoli non risultano documentati.

Il ricorso è pertanto parzialmente accolto, con annullamento in parte qua degli atti impugnati limitatamente ai 3,00 punti attribuiti a ciascun controinteressato. Le spese sono compensate per la particolarità della vicenda e la reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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