Sei scatti stipendiali e riliquidazione TFS per militare in quiescenza a domanda (TAR Puglia n. 1242 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti biennali previsti dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, convertito in legge n. 475/1987, non è limitato al calcolo della base pensionabile. L’art. 1911 cod. ord. mil. lo estende espressamente, ai primi due commi, anche al trattamento di fine servizio e all’indennità di ausiliaria. Il comma 3 della stessa disposizione conferma che il diritto spetta pure a chi è collocato in quiescenza su domanda, con cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile. Ne discende il diritto del militare in quiescenza a domanda alla riliquidazione del T.F.S. con inclusione dei sei scatti nella base di computo, in applicazione del principio di uniformità del trattamento economico previdenziale. Il diniego dell’Istituto è pertanto illegittimo.
Il Fatto
Un gruppo di sottufficiali della Guardia di Finanza, collocati a riposo a domanda dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età, ha intimato e diffidato l’INPS a riliquidare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 1911 cod. ord. mil.. L’Istituto non ha dato seguito alle istanze.
I militari hanno quindi proposto ricorso collettivo davanti al TAR Puglia, chiedendo l’accertamento del diritto ai benefici economici e la condanna dell’Amministrazione alla rideterminazione dell’indennità, con rivalutazione monetaria e interessi. L’INPS si è costituito deducendo l’infondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 attribuisce al personale delle forze di polizia sei scatti biennali pari al 2,50% ciascuno, calcolati sull’ultimo stipendio percepito. Il comma 2 estende il diritto al personale collocato in quiescenza su domanda, purché abbia compiuto i cinquantacinque anni e maturato trentacinque anni di servizio utile.
Il d.lgs. n. 165/1997, all’art. 4, comma 2, ha previsto l’attribuzione degli aumenti periodici anche al personale cessato su richiesta, previo versamento della contribuzione residua. Il legislatore ha riconosciuto il beneficio ai fini della base pensionabile, senza nulla disporre per il trattamento di fine servizio.
La lacuna è colmata dall’art. 1911 cod. ord. mil., che ai primi due commi considera gli aumenti periodici dell’art. 6 bis anche ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell’indennità di ausiliaria. Il comma 3 conferma l’estensione a chi ha chiesto il collocamento in quiescenza a domanda, alle condizioni richiamate.
Su questa fattispecie la giurisprudenza amministrativa si è espressa in senso favorevole. Il Collegio richiama Cons. Stato n. 1231/2019, che ha ribadito l’assenza di esclusioni normative, e le pronunce della Sezione II n. 2833/2023 e n. 2986/2023, rese su richieste di ricalcolo del T.F.S. avanzate da carabinieri in congedo. Richiama inoltre le decisioni del TAR Friuli Venezia Giulia n. 124/2021, del TAR Lombardia n. 1184/2021, del TAR Lazio n. 9011/2022, del TAR Catania n. 1568/2022 e del TAR Palermo n. 416/2025.
Non emergono ragioni per discostarsi da tale orientamento. Il beneficio riconosciuto per la base pensionabile deve applicarsi anche al trattamento di fine servizio, in conformità al principio di uniformità del trattamento economico previdenziale. Il diniego opposto dall’Istituto contrasta con l’interpretazione consolidata delle norme e con l’orientamento giurisprudenziale univoco: la pretesa dei ricorrenti è pienamente legittima e il ricorso va accolto. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione del rapporto di servizio già intercorso tra le parti e della specificità della fattispecie.
Nota della Redazione
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