No ammissione in soprannumero a medicina generale per non idonei (TAR Puglia n. 143 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso regionale per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, il punteggio inferiore al minimo fissato dalla lex specialis preclude ogni valutazione sulla congruità del contingente dei posti banditi e sulla sua eventuale implementazione. La pretesa di ammissione in soprannumero e senza corresponsione della borsa di studio, avanzata da candidati non idonei, contrasta con il d.lgs. n. 368/1999 e con la normativa ministeriale, nonché con l’autonomia regionale in materia di fabbisogno e organizzazione dei corsi. La dedotta emergenza sanitaria e la carenza di medici non giustificano la disapplicazione delle norme primarie e secondarie di settore, pena il pregiudizio della qualità del servizio sanitario e della tutela del diritto alla salute. È pertanto inammissibile il ricorso che investa la discrezionalità amministrativa in tema di programmazione pluriennale del fabbisogno.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano davanti al TAR Puglia gli atti della procedura concorsuale regionale per l’ammissione di cento medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2020/2023. Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasferito in sede giurisdizionale a seguito di opposizione della Regione, essi censuravano tra l’altro: la mancata previsione di una graduatoria nazionale; l’assenza di validazione dei test; l’impossibilità di accessi ulteriori in soprannumero per i candidati idonei rinunciatari alla borsa; la soglia di ammissione fissata in sessanta punti.
I ricorrenti avevano conseguito punteggi inferiori alla soglia di idoneità e chiedevano, in via principale, l’annullamento degli atti con ammissione al corso anche senza borsa di studio e, in via subordinata, il risarcimento del danno da perdita di chance. La Regione eccepiva l’inammissibilità per mancata notifica all’effettivo controinteressato e, nel merito, l’infondatezza delle doglianze.
La Motivazione della Corte
Il Collegio supera l’eccezione preliminare rilevando che il petitum si sostanzia in un’ammissione in soprannumero: non sarebbero quindi individuabili controinteressati effettivi, poiché l’eventuale accoglimento non recherebbe pregiudizio agli altri concorrenti.
Nel merito, i motivi sono trattati congiuntamente per connessione logico-giuridica. Il dato decisivo è che tutti i ricorrenti hanno riportato un punteggio inferiore al minimo di sessanta centesimi richiesto dagli artt. 7-10 del bando. Tale circostanza preclude ogni considerazione sulla congruità del numero degli ammessi, secondo l’indirizzo già espresso dal TAR Puglia n. 1397/2021. Le censure sulla programmazione pluriennale investono un profilo di discrezionalità amministrativa non sindacabile nel merito.
Quanto alla lamentata violazione della direttiva 93/16/CE e del d.lgs. n. 368/1999, il Collegio richiama l’orientamento del TAR Lazio n. 11291/2019, secondo cui il diritto alla borsa di studio trova riconoscimento nella normativa primaria e segnatamente nell’art. 24, comma 6, del d.lgs. n. 368/1999. Non sussiste contrasto con la disciplina europea, né può dedursi dall’assenza di un obbligo comunitario di remunerazione un’illegittimità della normativa interna.
La richiesta di ammissione in soprannumero e senza borsa si rivela contraria al dettato normativo e all’autonomia regionale nella quantificazione del fabbisogno e nell’organizzazione dei corsi. Parimenti infondata è la censura di disparità di trattamento e violazione dell’art. 97 Cost.: sarebbe proprio l’ammissione di candidati non idonei, in spregio alla lex specialis, a integrare il vizio dedotto. La grave carenza di personale sanitario non consente una disapplicazione generalizzata delle norme, con ricadute negative sugli standard qualitativi e sulla tutela del diritto alla salute.
Infine, è dichiarato inammissibile per genericità il motivo sull’assenza di validazione dei test, non essendo individuata alcuna norma che la imponga né profili concreti di censura riferiti alle prove sostenute. Il ricorso è respinto, con rigetto della connessa istanza risarcitoria e compensazione delle spese per ragioni di equità.
Nota della Redazione
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