La chiusura dell’esercizio per violazione dell’ordinanza sindacale sugli orari è legittima (TAR Sardegna n. 342 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’ordinanza sindacale che limita gli orari di vendita degli esercizi di vicinato, adottata ai sensi dell’art. 50, comma 7, d.lgs. n. 267/2000, legittima il sindaco a disporre la chiusura dell’esercizio per trenta giorni quale sanzione espressamente contemplata dal provvedimento presupposto. Tale ordinanza non costituisce ordinanza contingibile e urgente in senso stretto, ma provvedimento ordinatorio di coordinamento degli orari, la cui non provvisorietà non ne determina l’invalidità. L’annotazione di servizio redatta da pubblici ufficiali è assistita da fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c. e fa piena prova in assenza di querela di falso. La sanzione, valutata alla luce degli interessi pubblici e privati coinvolti, è proporzionata e adeguata allo scopo perseguito.
Il Fatto
Con ordinanza n. 75 del 28 luglio 2023 il sindaco di un comune disponeva la chiusura dalle ore 21:30 alle ore 07:00 di tutti gli esercizi di vicinato ubicati in una determinata area urbana, con l’obiettivo di conciliare l’attività di impresa con la tutela della salute, della sicurezza e della quiete dei residenti, prevedendo la chiusura per trenta giorni in caso di violazione del divieto.
Accertata dagli agenti della Polizia Locale la mancata osservanza dell’ordine di chiusura, il sindaco adottava una successiva ordinanza con cui disponeva la chiusura dell’esercizio per trenta giorni consecutivi. Il titolare impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR, deducendo nullità per difetto assoluto di attribuzione, eccesso di potere, violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità e necessità, nonché difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta tutte le censure. Sul primo motivo, il Tribunale esclude che il sindaco abbia esercitato un potere sanzionatorio non previsto dall’art. 50, comma 7-bis, d.lgs. n. 267/2000. Il potere di chiusura provvisoria trova fondamento nella precedente ordinanza n. 75/2023, di cui il provvedimento impugnato costituisce diretta applicazione: la stessa ordinanza presupposta contempla espressamente, quale sanzione, la chiusura per trenta giorni dell’esercizio.
Quanto alla censura sulla presupposta ordinanza, il Collegio ne riconosce la base normativa negli artt. 50, commi 4, 5, 7 e 7-bis, e 54, d.lgs. n. 267/2000, ma esclude che si tratti di ordinanza contingibile e urgente in senso stretto. Si tratta invece di un provvedimento ordinatorio volto a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, consentito dal comma 7. Il potere sanzionatorio è confermato anche dall’art. 14, comma 6, d.lgs. n. 114/1998, che consente al sindaco di ordinare la chiusura immediata dell’esercizio in caso di svolgimento abusivo dell’attività, dovendosi considerare abusiva quella svolta fuori dagli orari consentiti.
Sul secondo motivo, il Tribunale rileva che l’annotazione di servizio è atto redatto da pubblici ufficiali e assistita da fede privilegiata ex art. 2700 c.c.: la contestazione della sua falsità richiede la querela di falso ex art. 77 c.p.a., non proposta. Richiama quindi l’orientamento per cui la mancata proposizione della querela di falso esime il giudice dall’accertamento dei fatti descritti nel verbale (Cons. Stato n. 2379/2025). La mancata contestazione sul posto è giustificata dalla presenza di numerose persone, come consentito dall’art. 14, comma 2, legge n. 689/1981.
Sulla dedotta efficacia illimitata nel tempo dell’ordinanza n. 75/2023, il Collegio osserva che la non provvisorietà del provvedimento non ne determina l’invalidità: ciò che connota tali misure non è la provvisorietà, ma l’idoneità a eliminare la situazione di pericolo (TAR Napoli n. 760/2014; TAR Sardegna n. 735/2022; TAR Salerno n. 1406/2018). Infine, le finalità di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, connesse ai rischi di microcriminalità e degrado urbano, giustificano adeguatamente il provvedimento, risultando infondata la censura di difetto di motivazione.
Nota della Redazione
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