Rimborso spese legali: illegittimo il parere senza integrazione documentale (TAR Puglia n. 142 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rimborso delle spese legali sostenute dal pubblico dipendente, ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997, spetta nei limiti della congruità stabilita dall’Avvocatura dello Stato in un parere obbligatorio e vincolante, che concorre alla formazione dell’atto finale dell’Amministrazione. Se la riduzione del rimborso si fonda sull’asserita carenza della documentazione prodotta, l’Avvocatura non può limitarsi a liquidare un importo inferiore: deve preventivamente richiedere l’integrazione documentale, applicando i principi della legge n. 241/1990. Il parere adottato senza tale acquisizione è viziato da difetto di istruttoria e, ove intervenga dopo una sentenza che abbia ordinato di rideterminarsi, anche da elusione del giudicato. L’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Avvocatura è infondata, perché il parere concorre alla determinazione dell’atto lesivo.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale superiore in servizio permanente presso un comando dell’Aeronautica, era stato sottoposto a procedimento penale per reati in materia di forniture e frode fiscale, definito con assoluzione perché il fatto non sussiste e perché non ha commesso il fatto. Per la difesa aveva corrisposto al proprio legale oltre 39.000 euro e ne aveva chiesto il rimborso.
L’Avvocatura distrettuale dello Stato aveva espresso parere di congruità per un importo ridotto, riferito all’attività “normalmente necessaria” e non allo specifico procedimento. Il TAR aveva annullato quelle determinazioni con sentenza n. 438/2020, ordinando all’Avvocatura di rideterminarsi; all’inerzia aveva fatto seguito la sentenza n. 930/2021, che aveva accolto il ricorso per ottemperanza. Il nuovo parere confermava il medesimo importo, lamentando la carenza documentale: da qui l’impugnazione, con domanda di nullità per elusione di giudicato e, in subordine, di annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Avvocatura distrettuale. Il rimborso spetta nei limiti della congruità fissata in un parere obbligatorio e vincolante, e l’Avvocatura concorre così alla formazione dell’atto finale dell’Amministrazione: essa va dunque qualificata come pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato, ai sensi dell’art. 41 cod. proc. amm., con richiamo a Cons. Stato, Sez. VII, n. 8005 del 2024.
Nel merito il ricorso è fondato per violazione del giudicato e difetto di istruttoria. Il parere rinnovato dopo le sentenze n. 438/2020 e n. 930/2021 si fonda sostanzialmente sull’asserita insufficiente documentazione dell’attività difensiva. Su punto sovrapponibile il Collegio richiama TAR Napoli, Sez. VI, n. 5471 del 2019: quando la riduzione si basa su una carenza documentale, l’Amministrazione può e deve chiedere un’integrazione, secondo i principi della legge n. 241/1990; solo così può acquisire gli elementi necessari alla valutazione di congruità.
Il Tribunale riconosce che il rimborso ha natura indennitaria, non di restituzione né di risarcimento, che è sindacabile entro limiti definiti e che non deve corrispondere automaticamente a quanto pagato al difensore, non potendosi caricare sullo Stato costi non giustificati dalla stretta strumentalità. Tali limiti, tuttavia, non consentono di ridimensionare la richiesta adducendo soltanto che l’attività non è comprovata: l’Avvocatura avrebbe dovuto disporre l’integrazione documentale.
Accolto il ricorso e assorbita ogni altra censura, il parere gravato è annullato. Sulle spese il dispositivo originario reca la compensazione.
Nota della Redazione
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