Silenzio sull’autotutela avviata e cessazione della materia del contendere (TAR Sicilia n. 3219 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Se, in linea generale, le istanze di annullamento in autotutela non integrano un obbligo giuridico di provvedere e non danno luogo a silenzio-inadempimento, tale obbligo sussiste quando l’amministrazione abbia comunicato al privato l’avvio delle procedure di riesame. Una volta avviato il procedimento, l’amministrazione non può restare inerte e deve concluderlo con provvedimento espresso. Se il provvedimento sopravviene nelle more del giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. In tal caso si dà atto della soccombenza virtuale dell’ente ai fini delle spese, secondo la peculiarità della vicenda.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile ricadente in un edificio interessato da interventi asseritamente abusivi e comproprietario delle parti comuni, ha chiesto al Comune l’annullamento in autotutela di una concessione edilizia in sanatoria rilasciata alla ditta controinteressata. L’amministrazione ha avviato il procedimento con nota del 28 luglio 2024, indicando una conclusione entro trenta giorni.

Non essendo intervenuto alcun provvedimento, il ricorrente ha diffidato il Comune con atto del 23 aprile 2025 e ha quindi proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo la violazione dell’art. 2 legge n. 241/1990 e del principio di buon andamento di cui all’art. 97 cost. Nelle more, il Comune ha adottato la determinazione dirigenziale n. 1839 del 15.10.2025, con cui ha annullato in autotutela il permesso di costruire. Il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo sulla condanna alle spese. Nessuna parte intimata si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la conclusione del procedimento sollecitata dal ricorrente è intervenuta prima della decisione, mediante l’annullamento in autotutela del titolo edilizio. Ritiene pertanto di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse alla pronuncia sul silenzio.

La questione giuridica rilevante attiene alle spese. Il ricorrente ha insistito per la condanna del Comune, e il Tribunale ravvisa la soccombenza virtuale dell’ente. Il percorso argomentativo muove dalla regola generale secondo cui le istanze di autotutela non configurano, di per sé, un obbligo di provvedere: la loro natura discrezionale esclude, in linea di principio, il silenzio-inadempimento.

Tale regola subisce però una deroga quando l’amministrazione abbia comunicato al privato l’avvio delle procedure di riesame. Su questo punto il Collegio richiama TAR Campania, Napoli, sez. II, n. 2059 del 2020, secondo cui l’amministrazione non può mai restare inerte in relazione a un procedimento una volta avviato, tanto più quando si sia essa stessa vincolata a concluderlo con provvedimento espresso. Il Tribunale cita anche TAR Catania, sez. III, n. 805/2025, che a sua volta richiama TAR Puglia, Bari, n. 519/2024.

Applicando il principio, l’avvio del procedimento con nota del 28 luglio 2024 e l’indicazione di un termine di trenta giorni rendevano doverosa la conclusione. L’inerzia del Comune è dunque qualificabile come inadempimento dell’obbligo di provvedere, e la definizione sopravvenuta non elide la virtuale soccombenza dell’ente.

Quanto alle spese, il Collegio ne dichiara l’irripetibilità per metà nei confronti del Comune, seguendo l’altra metà la soccombenza; liquida in favore del ricorrente la somma di € 500,00, oltre accessori e contributo unificato. Le spese sono dichiarate irripetibili nei confronti del controinteressato, non costituito. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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