Corso quadriennale allievi commissari: natura formativa e nessun computo pensionistico (Cons. Stato n. 2734 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il periodo di frequenza del corso quadriennale per allievi aspiranti vice commissario di Polizia, di cui all’art. 6, lett. a), d.P.R. n. 341/1982, non dà luogo a un rapporto di servizio, ma a un rapporto di formazione “in prova” finalizzato all’istruzione e al completamento della selezione. L’immissione nel ruolo dei commissari avviene soltanto con il superamento dell’esame finale e la conseguente nomina in prova. Gli indici invocati dagli appellanti — concorso pubblico, nomina, doveri disciplinari, pensione privilegiata, obbligo di permanenza quinquennale, trattamento economico — non sono idonei a dimostrare l’anticipata costituzione del rapporto. Il principio di equiordinazione delle forze di polizia ha natura tendenziale e programmatica e non impone discipline speculari. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata e difettano i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Il Fatto

Gli appellanti, appartenenti ai ruoli direttivi e dirigenziali della Polizia di Stato, hanno impugnato la sentenza con cui il TAR Emilia Romagna ha respinto il ricorso avverso la nota ministeriale che negava il computo, ai fini dell’anzianità di servizio e pensionistici, del corso quadriennale per allievo aspirante vice commissario frequentato presso il preesistente Istituto Superiore di Polizia. Il primo grado aveva respinto l’eccezione di incompetenza territoriale e quella di ne bis in idem, rigettando nel merito e ritenendo manifestamente infondata la questione di costituzionalità.

In appello vengono articolati quattro motivi: omessa pronuncia e violazione degli artt. 55 e 59 legge n. 121/1981 e degli artt. 8, 9, 11, 17, 18, 20 e 21 del d.P.R. n. 341/1982; disparità di trattamento rispetto alle altre forze di polizia; illegittimità costituzionale sotto il profilo degli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.; violazione della direttiva 2003/88/CE con richiesta di rinvio pregiudiziale.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce analiticamente il quadro normativo previgente. L’assunzione nei ruoli dei commissari avveniva mediante la frequenza con esito positivo dell’Istituto Superiore di Polizia e il concorso pubblico riservato ai laureati. L’art. 11 d.P.R. n. 341/1982 prevedeva la nomina ad allievi aspiranti in prova, con aspettativa e mantenimento del trattamento più favorevole per i provenienti dai ruoli interni. Il successivo art. 14 subordinava l’accesso al ruolo all’esame finale.

Da tale quadro la Corte desume che gli aspiranti entravano “in servizio” solo dopo il positivo completamento del percorso. L’ammissione al corso non costituiva rapporto di servizio, ma rapporto di formazione dedicato all’istruzione e al completamento della selezione. Il Collegio confuta quindi uno per uno gli indici invocati: il concorso era finalizzato alla selezione di corsisti; la “nomina” non è termine dirimente; l’art. 11, comma 4, mirava solo a escludere gli obblighi di leva; le trattenute applicate erano di carattere assistenziale e non previdenziale.

Quanto alle ipotesi di dimissione e al potere sanzionatorio, la Corte rileva che si tratta di aspetti compatibili con un rapporto formativo. La pensione privilegiata ha natura assicurativa e indennitaria. L’obbligo quinquennale di permanenza deriva dal superamento dell’esame finale. Il trattamento economico non è corrispettivo di una contro-prestazione, trattandosi di redditi assimilati ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986. Il più favorevole trattamento degli allievi già in ruolo si giustifica con l’aspettativa.

La Corte esclude poi che l’art. 1811 d.lgs. n. 66/2010 o l’art. 8 legge n. 124/2015 fondino la decorrenza dell’anzianità dalla qualifica di aspirante: il principio di equiordinazione ha natura tendenziale e programmatica, come già affermato nel parere n. 1410/2023.

Le questioni di costituzionalità sono manifestamente infondate: non sussiste identità tra allievi interni e aspiranti esterni, né irragionevolezza. Quanto alla direttiva 2003/88/CE, difettano rilevanza e fondatezza, poiché la nozione di orario di lavoro a contenuto formativo presuppone un rapporto già in essere. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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