Monetizzazione standard edilizi, rileva la Sl complessiva dell’intervento unitario (TAR Lombardia n. 6 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un’operazione edilizia unitaria realizzata sul medesimo lotto, la monetizzazione delle dotazioni territoriali per cambio di destinazione d’uso va determinata sulla superficie lorda complessiva dell’intervento, e non frazionando le singole superfici. La soglia di significatività del carico urbanistico fissata dal PGT in 250 mq opera in senso complessivo, poiché la valutazione atomistica dei singoli interventi ne altera l’impatto effettivo e consente elusioni tramite artificiosi frazionamenti. Le controversie sulla spettanza e liquidazione del contributo di costruzione e della monetizzazione degli standard sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., ma, avendo ad oggetto un mero accertamento di credito, non sono soggette ai termini decadenziali dell’azione impugnatoria.

Il Fatto

Una società presentava una SCIA alternativa al permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione e ampliamento su un lotto ove insistevano due edifici, l’uno a destinazione direzionale e l’altro produttiva. Nel progetto la società quantificava la monetizzazione delle dotazioni territoriali in misura pari a euro 300.497,54, ritenendo che le superfici oggetto di cambio di destinazione d’uso, considerate singolarmente, fossero inferiori alla soglia di 250 mq prevista dall’art. 11, comma 3, delle Norme di attuazione del Pds del PGT.

Il Comune di Milano, con nota del 23 marzo 2022, rideterminava l’importo in euro 394.177,83, rilevando che la superficie complessiva del cambio d’uso era pari a 362,52 mq e che doveva computarsi anche la superficie eccedente l’indice per il bonus del 5%. La società, accettata la sola differenza sul bonus, impugnava la determinazione comunale nella parte relativa al cambio di destinazione d’uso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione di giurisdizione, affermando che le controversie sulla spettanza e liquidazione del contributo di costruzione e della monetizzazione degli standard rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per effetto dell’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm. Tali controversie, avendo ad oggetto l’accertamento di un rapporto di credito, non sono assoggettate ai termini di decadenza propri dell’azione annullatoria. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 12 del 30 agosto 2018, secondo cui il contributo, pur non avendo natura tributaria, costituisce corrispettivo di diritto pubblico e il relativo pagamento dà luogo a un ordinario rapporto obbligatorio.

Passando al merito, il Tribunale osserva che l’edificazione consiste in un unico intervento sullo stesso lotto, descritto nella SCIA come un nuovo complesso residenziale di due edifici, attuato mediante demolizione di due fabbricati originari e ricostruzione di due più ampi fabbricati residenziali. Da tale configurazione deriva un indubbio aggravio del carico urbanistico, determinato dall’aumento di superficie lorda e dal mutamento di destinazione a residenziale.

Il Collegio enuncia il criterio dell’apprezzamento globale delle opere: la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprenderne l’impatto effettivo, sicché i due interventi eseguiti sul medesimo lotto nell’ambito di un’unità operazione vanno valutati in un quadro di insieme. In questa prospettiva va letto l’art. 11 delle Norme di attuazione, che subordina la debenza delle dotazioni territoriali, nei casi di cambio di destinazione d’uso, al superamento della soglia di 250 mq.

La tesi della ricorrente, fondata sul computo frazionato delle superfici, è respinta: essa condurrebbe a escludere dal reperimento degli standard interventi significativi sul carico urbanistico. La soglia di 250 mq, fissata dal Comune, ha senso solo se valutata complessivamente, poiché diversamente si presterebbe a elusioni tramite frazionamenti artificiosi. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della risalenza e peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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