Divieto assoluto di supplemento per pagamento con carta di credito (Cons. Stato n. 2733 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di imporre ai consumatori spese collegate all’uso di un determinato strumento di pagamento, sancito dall’art. 62, comma 1, cod. cons. nel richiamo all’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 11/2010, ha oggi portata assoluta. La riformulazione operata dall’art. 2, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 218/2017 ha eliminato sia le deroghe regolamentari sia la facoltà di applicare sconti in ragione del mezzo di pagamento prescelto, già prevista dall’abrogato art. 3, comma 3, d.lgs. n. 11/2010. È quindi illecita la differenziazione del prezzo ancorata al solo strumento di pagamento scelto dal consumatore. La sua qualificazione come “sconto non applicato” costituisce mero artificio verbale, che non muta la sostanza giuridico-economica della condotta. La distinzione tra sconto lecito e sovrapprezzo illecito, elaborata sulla previgente disciplina, non è più pertinente.
Il Fatto
Una società esercente un impianto di distribuzione di carburanti applicava ai consumatori che pagavano con carta di credito un importo superiore di 0,02 euro al litro rispetto a chi pagava in contanti o tramite carte del circuito nazionale. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato avviò un procedimento e accertò la violazione dell’art. 62 cod. cons., irrogando una sanzione di 50.000,00 euro.
La società impugnò il provvedimento davanti al TAR Lazio, sostenendo di non aver applicato alcun sovrapprezzo ma di essersi limitata a non riconoscere uno sconto riservato ad altri mezzi di pagamento, e lamentando l’eccessività della sanzione. Il TAR respinse il ricorso. La società ha proposto appello, ribadendo la liceità della condotta anche in forza del d.m. 17 gennaio 2013.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e ne trae la conseguenza decisiva. L’art. 62, comma 1, cod. cons. vieta ai professionisti di imporre spese collegate all’uso di determinati strumenti di pagamento. Il d.lgs. n. 218/2017 ha riscritto il richiamato art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 11/2010, introducendo un divieto assoluto di payment card surcharge e sopprimendo le deroghe affidate a un regolamento dell’Autorità competente.
Lo stesso decreto ha abrogato l’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 11/2010, che consentiva al beneficiario di riconoscere uno sconto in ragione dello strumento di pagamento. Ne deriva che le regole vigenti non ammettono neppure la possibilità di differenziare il prezzo per il solo fatto del mezzo utilizzato dal consumatore.
Su questa base la tesi dell’appellante è respinta. La condotta ha determinato una differenziazione del prezzo esclusivamente ancorata al solo strumento di pagamento. Affermare che si tratti di sconti non applicati è, per la Sezione, un mero artificio verbale, che non muta la sostanza giuridico-economica dell’operato. Il Collegio chiarisce che le proprie precedenti pronunce (Sezione, n. 3851/2021 e n. 4369/2023) riguardavano procedimenti in cui trovava ancora applicazione la norma poi abrogata: la distinzione tra sconto lecito e sovrapprezzo illecito non ha quindi rilievo nel caso concreto.
Quanto alla normativa di settore, l’art. 2, comma 7, d.m. 17 gennaio 2013 si limita a imporre l’esposizione del prezzo più basso nella cartellonistica, senza autorizzare differenziazioni legate al mezzo di pagamento. In difetto di una regolazione settoriale prescrittiva la condotta non è scriminata. Irrilevanti sono infine i richiami al sistema PagoPa e all’esperienza spagnola: l’illiceità non si esclude invocando altri sistemi che presentino omologhi profili di illiceità.
Sul secondo motivo, la Sezione ritiene la sanzione congrua. L’Autorità ha correttamente parametrato la determinazione al fatturato della società e alle sue ridotte dimensioni, valorizzando la durata pluriennale della condotta, l’aggravio economico lucrato e la funzione di prevenzione speciale. Non operano né la pretesa compensazione con i vantaggi complessivi per i consumatori, né la libertà di scelta del pagatore, né il confronto con sanzioni applicate ad altre imprese. L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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