Corso quadriennale per commissari di Polizia: natura formativa e nessun computo pensionistico (Cons. Stato n. 2731 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il periodo di frequenza del corso quadriennale per allievo aspirante vice commissario di Polizia, di cui all’art. 6, lett. a), del D.P.R. n. 341/1982, non integra un rapporto di servizio ma un rapporto di formazione in prova, finalizzato all’istruzione e al completamento della selezione. L’ammissione al corso, in esito a pubblico concorso, non determina l’insorgenza dell’anzianità di servizio né il computo del periodo ai fini pensionistici. Gli indici valorizzati dagli aspiranti — concorso, nomina in prova, trattamento economico, potere disciplinare, pensione privilegiata, obbligo quinquennale di permanenza — sono compatibili con lo status di allievo in formazione e non dimostrano la costituzione del rapporto. Il principio di equiordinazione tra le Forze di Polizia ha natura tendenziale e programmatica e non impone discipline speculari. Le questioni di legittimità costituzionale e di rimessione alla CGUE sono manifestamente infondate.

Il Fatto

Gli appellanti, appartenenti ai ruoli direttivi e dirigenziali della Polizia di Stato, hanno avuto accesso al ruolo iniziale dei Commissari frequentando il corso quadriennale per allievo aspirante vice commissario presso il preesistente Istituto Superiore di Polizia. Hanno impugnato la nota con cui il Ministero dell’Interno ha escluso il computo di quel periodo ai fini dell’anzianità di servizio e pensionistica, chiedendo l’accertamento del relativo diritto.

Il TAR Campania ha respinto il ricorso, rigettando le eccezioni di incompetenza territoriale e di ne bis in idem e ritenendo manifestamente infondata la questione di costituzionalità. Gli appellanti hanno articolato quattro motivi, dolendosi dell’omessa valutazione di una serie di indici del preteso rapporto di servizio e prospettando la disparità di trattamento rispetto al personale degli altri corpi.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro normativo del D.P.R. n. 341/1982 e conferma l’orientamento già espresso dalle sentenze n. 7021 e 7474 del 2025 in controversie omologhe. Dall’impianto emerge che gli aspiranti commissari entravano nel ruolo solo dopo aver concluso con esito positivo il corso e superato l’esame finale, cui conseguiva la nomina in prova nel ruolo di commissario: l’ammissione al corso dava luogo a un rapporto di formazione, non a un rapporto di servizio.

Il Collegio passa in rassegna gli indici addotti. Il concorso per esami risponde a una finalità selettiva e non all’immediata instaurazione del rapporto; la terminologia della “nomina” non è dirimente; la previsione dell’art. 11, comma 4, è volta solo a escludere gli obblighi di leva. Le ipotesi di dimissione, il potere sanzionatorio e la pensione privilegiata sono coerenti con la funzionalizzazione del percorso formativo e non rivelano un anticipato rapporto di servizio. L’obbligo quinquennale di permanenza deriva dal superamento dell’esame finale.

Quanto al trattamento economico, il giudice di primo grado ha escluso il carattere sinallagmatico dell’emolumento: si tratta di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 917/1986. Il trattamento più favorevole degli allievi già in servizio si giustifica con l’aspettativa e con la loro preesistente collocazione nei ruoli. Decisivo il rilievo che durante il corso operavano solo le trattenute assistenziali e non quelle previdenziali e contributive.

Il principio di equiordinazione invocato non consente l’interpretazione estensiva pretesa: ha natura tendenziale e programmatica e non vincola all’adozione di discipline perfettamente speculari, come chiarito dal parere del Consiglio di Stato n. 1410 del 2023. Le censure di incostituzionalità sono manifestamente infondate, non sussistendo identità di situazioni rispetto agli allievi interni né violazione degli artt. 36, 38 e 97 Cost.

Quanto alla direttiva 2003/88/CE, difettano rilevanza e fondatezza: il corso non rientra nell’attività formativa imposta in costanza di rapporto di lavoro, ancora non costituito, come conferma la stessa giurisprudenza CGUE richiamata. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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