Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello per conseguimento del titolo (C.G.A.R.S. n. 154 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione dell’appellante di aver conseguito in via definitiva il bene della vita richiesto, senza riserva, determina la carenza di interesse alla decisione e l’improcedibilità dell’appello. Il giudice amministrativo prende atto della piena soddisfazione della pretesa e non esamina nel merito i motivi, divenuti privi di rilievo. La declaratoria di improcedibilità discende dalla sopravvenienza processuale, non da una valutazione di fondatezza dell’impugnazione. La compensazione delle spese del grado è giustificata dalla peculiarità della vicenda e dal sopravvenuto venir meno dell’interesse.

Il Fatto

L’appellante aveva impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, gli atti della selezione per l’ammissione al corso di specializzazione sul sostegno didattico (TFA Sostegno 2019) bandito dalla Libera Università Kore di Enna. Contestava, in particolare, l’esclusione dalla prova scritta dopo un punteggio di 16,00 al test preselettivo, la mancata previsione nel bando di una soglia minima di idoneità e l’ambiguità di alcune domande a risposta multipla. Il TAR aveva accolto l’istanza cautelare ammettendolo con riserva e, con sentenza breve n. 3493/2020, aveva poi rigettato il ricorso compensando le spese.

L’appellante, ammesso con riserva, aveva frequentato il corso, superato tutti gli esami e consegnato la tesi finale. Con memoria depositata il 31 agosto 2023 ha dichiarato di aver conseguito il titolo di specializzazione a pieno titolo, senza riserva, e di non avere più interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio si confronta con una sopravvenienza processuale: la dichiarazione dell’appellante di piena soddisfazione del bene della vita richiesto. Da ciò deriva, sul piano dell’ammissibilità dell’impugnazione, la sopravvenuta carenza di interesse e la conseguente improcedibilità del gravame.

Il ragionamento si fonda sull’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, richiamato espressamente insieme agli artt. 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.. La Corte non scende all’esame dei quattro motivi di appello, perché il venir meno dell’interesse rende la decisione di merito superflua.

Rileva il Collegio che l’appellante ha conseguito il titolo formativo in via definitiva, avendo l’Università rilasciato l’attestato a pieno titolo e non più con riserva. La vicenda processuale perde così la sua utilità concreta: l’esito richiesto in via principale è stato di fatto conseguito in pendenza del giudizio. Su questo punto l’appellante richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’effetto del conseguimento del titolo discende dal titolo in quanto tale, a prescindere dal rilascio con riserva.

Quanto alle spese, il Collegio ritiene di compensarle tra l’appellante e la Libera Università Kore di Enna, in considerazione dei sopravvenuti atti e della particolare configurazione della vicenda.

La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità dell’appello, con conseguente venir meno dell’esame nel merito dei motivi proposti e con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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