Costi personale di supporto e verifica del PEF nella concessione cimiteriale (TAR Puglia n. 766 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
I costi del personale di supporto, che non incidono in via esclusiva sull’espletamento della singola commessa ma gravano su una pluralità di affidamenti, non devono essere necessariamente contemplati nell’offerta economica e la loro mancata indicazione non impone l’esclusione del concorrente ai sensi dell’art. 97 d.lgs. n. 50/2016. La contestazione dei dati del piano economico e finanziario che investa le risultanze di un’attività tecnica legittima il giudice a disporre verificazione, volta ad accertare la veridicità dei dati e l’eventuale alterazione dell’equilibrio economico e finanziario dell’iniziativa. Ove la verificazione confermi la sostenibilità del piano, il motivo che la aveva giustificata va respinto. Dalla reiezione del ricorso principale discende, quale necessaria conseguenza, l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse.

Il Fatto

Il Comune di Presicce-Acquarica aggiudica, con determinazione n. 939 del 20.09.2023, la concessione integrata dei servizi cimiteriali a un operatore economico. Il RTI secondo classificato impugna l’aggiudicazione, i verbali di gara e la lex specialis, chiedendo l’annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione e subentro, con riserva di agire per equivalente.

L’aggiudicataria si costituisce e propone ricorso incidentale, censurando l’ammissione dell’offerta del RTI ricorrente ovvero, in subordine, l’attribuzione di 15 punti per il sub-criterio 1.1 invece di 0. La causa giunge in decisione all’udienza pubblica del 30 maggio 2024.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo contesta l’omessa indicazione, nell’offerta economica, del costo di manodopera relativo al personale impiegato nella commessa. Il Collegio rigetta la censura richiamando il consolidato orientamento secondo cui i costi del personale di supporto non vanno necessariamente computati nell’offerta economica, perché non incidono in via esclusiva sulla singola commessa ma su una pluralità di affidamenti.

La dicitura di impiego “in esclusiva” contenuta nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, potenzialmente fuorviante, è superata dalla successiva specificazione dell’inserimento delle unità “all’interno del sistema cimiteriale”, riferito non al solo cimitero comunale ma a quelli di più Comuni indicati nella relazione tecnica. La mancata indicazione dei relativi costi risulta pertanto giustificata.

Il secondo motivo investe l’affidabilità del piano economico e finanziario e la sostenibilità del progetto. Quanto ai costi delle lapidi, l’aggiudicataria prova in atti la rispondenza ai prezzi di mercato ottenuti mediante acquisto a stock. Poiché la censura mira a confutare le risultanze di un’attività tecnica, il giudice dispone una verificazione, affidata a un verificatore, per accertare la veridicità dei dati e l’eventuale alterazione dell’equilibrio economico e finanziario dell’iniziativa.

L’organo di verificazione conferma la contenutezza dei costi e rileva una posizione finanziaria di breve periodo idonea a sostenere i debiti di breve periodo. Le prospettazioni di squilibrio del PEF risultano quindi smentite e il motivo è respinto.

Il terzo motivo censura l’aggiudicazione per un valore maggiorato, in ragione dell’aggio promesso in favore del Comune pari al 15% del fatturato. Il Collegio lo dichiara inammissibile per genericità e comunque infondato, poiché il disciplinare prevede un aggio non inferiore al 3 per cento, soggetto a rialzo da parte degli operatori. Il ricorso principale è dunque respinto perché infondato; il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di lite sono compensate, mentre le spese di verificazione sono poste a carico della ricorrente nel cui interesse la verificazione era stata disposta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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