Il giudicato esterno su natura e legittimazione va trascritto nel ricorso (Cass. civ. Sez. 3 n. 5327 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di autosufficienza ai sensi dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., il motivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione dell’art. 2909 cod. civ. per erronea interpretazione del giudicato esterno, qualora il ricorrente non abbia riportato nel ricorso il testo integrale della sentenza passata in giudicato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo. L’interpretazione del giudicato esterno può essere svolta direttamente dal giudice di legittimità solo nei limiti in cui il giudicato stesso sia riprodotto nel ricorso. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non può riguardare argomentazioni difensive, elementi istruttori o un insieme di materiali di causa.

Il Fatto

Un locatore aveva agito per lo sfratto per morosità nei confronti del conduttore, ottenendo dal Tribunale la risoluzione del contratto di locazione di un terreno e la condanna del conduttore al rilascio e al pagamento dei canoni. La Corte d’appello, in parziale riforma, aveva dichiarato l’esistenza di un controcredito in capo al conduttore, disponendone la compensazione con il maggior credito del locatore.

Il conduttore ricorreva per cassazione, deducendo, tra l’altro, la sua estraneità al rapporto contrattuale, assunto sottoscritto non in proprio ma quale legale rappresentante di una società, e lamentando che la questione della legittimazione passiva e della qualificazione del contratto fosse stata ritenuta coperta dal giudicato formatosi in un precedente giudizio tra le stesse parti.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando separatamente i tre motivi.

Quanto al primo motivo, incentrato sull’omesso esame di un fatto decisivo, la Corte ha ricordato che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è ipotizzabile solo quando l’omissione investa un fatto principale o secondario, controverso e decisivo, e non già mere argomentazioni difensive o elementi istruttori. Nella specie, la censura sollecitava un nuovo e diverso accertamento dei fatti di causa, ponendosi al di fuori del paradigma del vizio denunciato.

Il secondo motivo, relativo alla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., è stato ritenuto inammissibile in quanto non conteneva una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha precisato che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo ove si denunci che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre la diversa doglianza circa la maggior forza di convincimento attribuita ad alcune prove piuttosto che ad altre attiene al prudente apprezzamento, sindacabile solo nei rigorosi limiti del vizio di motivazione.

Il terzo motivo, concernente la violazione dell’art. 2909 cod. civ. per l’erronea interpretazione del giudicato esterno, è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza. La Corte ha ribadito che, pur costituendo il giudicato una questione di diritto, la sua interpretazione da parte del giudice di legittimità è possibile solo se la sentenza sia trascritta nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l’inammissibilità del motivo. Il solo dispositivo non è sufficiente, occorrendo il richiamo congiunto della motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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