Difetto di prova sulla durata del nolo e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 5329 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La denuncia del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. deve essere formulata secondo il testo vigente, introdotto dall’art. 54, d.l. n. 83/2012, sicché è inammissibile la censura che prospetti un’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo. L’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio qualora il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito, ancorché non sia stato dato conto di tutte le risultanze probatorie; il relativo apprezzamento è rimesso alla selezione e ponderazione del giudice di merito e non può essere rivalutato in sede di legittimità. È altresì inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, spostando la censura su un tema diverso da quello posto a base del decisum.
Il Fatto
La società noleggiante stipulava un contratto di “nolo a freddo” di tre macchinari, emettendo fattura per un periodo di 31 giorni. Ottenuto decreto ingiuntivo, la società resistente proponeva opposizione, rigettata in primo grado. La Corte d’appello, invece, accoglieva parzialmente il gravame, rideterminando il credito sulla base del solo periodo di nolo ritenuto provato, per la mancanza di riscontri probatori sulla durata effettiva della messa a disposizione dei mezzi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso, dichiarandone l’inammissibilità. Con il primo motivo la ricorrente deduceva l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per la mancata valorizzazione di una deposizione testimoniale, ritenuta idonea a provare la durata del nolo. La censura è stata giudicata inammissibile sotto un duplice profilo: da un lato, perché formulata secondo il testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. anteriore alla riforma del 2012, che non consente più la denuncia della motivazione insufficiente o contraddittoria; dall’altro, perché, anche riqualificata secondo la nuova disposizione, sollecitava una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità, essendo il fatto storico stato espressamente esaminato e ritenuto non dimostrato nei termini richiesti.
Il secondo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 1571 c.c., è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la censura non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudice di merito non aveva affatto errato nella qualificazione del contratto come locatio rei, ma aveva fondato la decisione sul difetto di prova della durata del nolo, unico parametro rilevante per la quantificazione del corrispettivo. La ricorrente, invece, spostava il fuoco della doglianza sulla asserita correlazione del canone all’utilizzo del bene, senza confrontarsi con l’effettivo decisum, basato esclusivamente sull’assenza di prova del tempo di messa a disposizione dei macchinari oltre il periodo riconosciuto.
Alla luce di tali rilievi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e alla declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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