Revoca del subappalto per violazioni fiscali: irrilevante la rateizzazione tardiva (TAR Lombardia n. 3677 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’autorizzazione al subappalto per gravi violazioni fiscali costituisce esercizio di un potere vincolato: la stazione appaltante non deve confutare analiticamente le controdeduzioni dell’impresa, essendo sufficiente una motivazione che renda percepibile il percorso logico seguito. La rateizzazione dei debiti tributari richiesta dopo l’autorizzazione al subappalto non sana la perdita del requisito di partecipazione, poiché la definitività della violazione si consolida con la scadenza del termine di impugnazione dell’atto impositivo senza regolarizzazione. Nel processo amministrativo il subappaltatore è legittimato a impugnare la revoca, vantando una posizione di interesse legittimo analoga a quella dell’appaltatore. I requisiti generali devono essere posseduti senza soluzione di continuità per tutta la durata dell’esecuzione del contratto.

Il Fatto

La ricorrente agiva come subappaltatrice in due lotti della gara per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, avendo ottenuto le relative autorizzazioni nel 2022 per contratti stipulati con alcune strutture sanitarie. A seguito della verifica dei requisiti autodichiarati, l’Agenzia delle Entrate certificava l’esistenza di violazioni fiscali definitivamente e non definitivamente accertate in capo alla società.

La stazione appaltante, con determine del 31 maggio 2024, annullava e revocava le autorizzazioni al subappalto. La società impugnava quegli atti lamentando difetto di motivazione, lesione del diritto di difesa e violazione dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, chiedendo in via istruttoria la sospensione del giudizio in attesa della questione di costituzionalità sollevata dal Consiglio di Stato sull’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di sospensione: la ricorrente non aveva impugnato la revoca sotto il profilo della sproporzione del debito rispetto al valore del subappalto, cosicché la questione di legittimità costituzionale non risultava rilevante nel giudizio.

Superata anche l’eccezione di difetto di legittimazione, il Tribunale chiarisce che nel processo amministrativo è legittimato chi afferma la lesione di un interesse qualificato e differenziato. Il subappaltatore, pur formalmente terzo rispetto al contratto, vanta una posizione di interesse legittimo analoga a quella dell’appaltatore, perché l’autorizzazione e il suo ritiro presuppongono l’accertamento degli stessi requisiti di partecipazione ed esecuzione.

Nel merito il ricorso è infondato. L’art. 80, commi 4, primo e secondo periodo, del Codice dei contratti configura un automatismo legale a effetto escludente, rispetto al quale il contraddittorio serve ad accertare i fatti. Non sussiste quindi alcun onere di confutare specificamente le controdeduzioni dell’impresa, né rileva il mancato deposito della proposta del RUP, atto non richiesto dalla legge.

Quanto alla rateizzazione, i debiti fiscali erano divenuti definitivi nel 2023, mentre l’istanza di rateazione è stata presentata solo il 16 febbraio 2024, dopo l’autorizzazione al subappalto. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale osserva che l’ammissione al beneficio impedisce l’acquisizione della definitività solo se intervenuta prima della scadenza del termine per impugnare la cartella di pagamento. La regolarizzazione postuma non può sanare la carenza del requisito, altrimenti l’impresa sarebbe indotta a confidare nella possibilità di sopperirvi in un momento successivo, secondo la propria convenienza.

I requisiti generali, infine, devono essere posseduti senza soluzione di continuità fino all’aggiudicazione e per tutto il periodo di esecuzione del contratto. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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