Costo manodopera, ribasso ammesso e monte ore effettivo nella verifica di anomalia (TAR Lombardia n. 3000 del 31.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel vigente art. 41, comma 14, del D. Lgs. n. 36/2023 i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato a ribasso, ma resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Il costo della manodopera, pertanto, non è direttamente ribassabile, ma può essere ridotto in via indiretta mediante un maggiore sconto sulla componente ribassabile, con onere di giustificazione. Nel giudizio di anomalia la congruità del costo del lavoro si verifica moltiplicando il costo medio orario effettivo, ricavato dalle tabelle ministeriali dividendo il costo annuo per le ore mediamente lavorate, per il monte ore contrattuale richiesto dalla commessa, e non per il diverso monte ore teorico. Il ricorso all’apprendistato integra uno strumento compatibile con la libertà d’impresa, ove giustificato e non elusivo del minimo salariale.

Il Fatto

Una società cooperativa, seconda classificata in una procedura aperta indetta da un Comune per l’affidamento del servizio di pulizia di stabili comunali, impugna l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata prima graduata, unitamente ai verbali di gara e al giudizio di idoneità reso dal RUP in esito alla verifica di anomalia.

La ricorrente deduce un unico, articolato motivo: il costo della manodopera offerto dall’aggiudicataria sarebbe stato incongruamente giustificato, perché inferiore a quello risultante dal disciplinare e dalle tabelle ministeriali, con illegittimo ricorso all’apprendistato e con migliorie tecniche computate a un costo orario irrealistico. La domanda cautelare era stata respinta. Il Comune e la controinteressata resistono.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal carattere di discrezionalità tecnica del giudizio di congruità, sottratto al sindacato del giudice amministrativo salvo macroscopica illogicità, erroneità fattuale o difetto di istruttoria. Richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata e la propria recente pronuncia sul punto.

Sul ribasso della manodopera, il Tribunale legge l’art. 41, comma 14, del D. Lgs. n. 36/2023 nel senso che i costi stimati dalla stazione appaltante non sono direttamente ribassabili, ma l’ultimo periodo consente all’operatore di dimostrare un’organizzazione aziendale più efficiente. Il disciplinare di gara richiama espressamente tale facoltà e prevede l’onere di documentazione giustificativa in sede di verifica dell’anomalia. La censura è quindi respinta. Il Collegio esclude che la regola dei minimi salariali inderogabili sia stata violata.

Il nucleo argomentativo riguarda le modalità di calcolo del costo del lavoro. La Corte distingue monte ore contrattuale, monte ore teorico e ore mediamente lavorate, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 10272/2022. Nel caso concreto il capitolato esprime l’obbligazione dell’appaltatore in termini di presenza effettiva in servizio, al netto di ferie, malattie e infortuni, come chiarito nelle FAQ di gara. Il monte ore contrattuale coincide dunque con le ore effettive.

Ne segue che la verifica di congruità richiede di moltiplicare il costo medio orario effettivo, ottenuto con il divisore ridotto delle ore mediamente lavorate, per le ore contrattuali offerte. L’aggiudicataria ha applicato correttamente tale metodo e ha giustificato un numero di ore superiore a quello minimo richiesto. Il richiamo alla sentenza n. 10272/2022 non giova alla ricorrente, che nel caso deciso dal Consiglio di Stato aveva moltiplicato il costo orario per un numero di ore inferiore a quello contrattuale.

Quanto all’apprendistato, l’incidenza è marginale e l’istituto risulta coerente con un appalto che non richiede qualifiche specifiche, oltre che funzionale agli incentivi previsti dalla legge; non costituisce espediente per raggiungere il monte ore. Sulle migliorie tecniche, il costo orario contestato è compatibile con i valori dell’apprendistato e del lavoro supplementare. Il ricorso è infondato e viene respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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