Ottemperanza per carta docente: il credito non contestato impone la condanna e la nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3227 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato che condanna l’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro, quale l’importo per la carta docente, costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., qualora l’Amministrazione non vi abbia dato esecuzione nel termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’assenza di contestazioni sull’an e sul quantum del credito da parte dell’Amministrazione resistente, che si costituisca con memoria di mera forma, determina la declaratoria di inottemperanza e la condanna all’esecuzione integrale del giudicato entro un termine assegnato, con contestuale nomina, per il caso di perdurante inerzia, di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva.
Il Fatto
Il Tribunale di Como, in funzione di giudice del lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente il beneficio economico della carta docente per tre anni scolastici consecutivi, per un importo complessivo di € 1.500,00. Nonostante la notifica della sentenza, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento.
La ricorrente, decorso il termine dilatorio di 120 giorni, ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo che venisse dichiarata l’inottemperanza del giudicato e nominato un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito in giudizio con un atto di mera forma, senza formulare deduzioni sostanziali.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, rilevando che il titolo esecutivo era passato in giudicato e ritualmente notificato. Il Collegio ha quindi constatato che il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, era interamente decorso senza che l’Amministrazione avesse effettuato pagamenti, neppure parziali.
La circostanza che l’Amministrazione resistente non avesse formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura ha assunto rilievo dirimente. Il Collegio ha evidenziato come il credito, non contestato nell’an e nel quantum, fosse pacifico, rendendo il ricorso fondato. Su tali basi, è stata dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato.
La conseguente condanna all’esecuzione integrale della sentenza è stata accompagnata dall’assegnazione di un termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d’ora il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano quale commissario ad acta, precisando che questi potrà essere investito solo su istanza del creditore e dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni, anche tramite un funzionario delegato e avvalendosi della struttura organizzativa regionale.
Il Collegio ha infine stabilito che l’attività demandata al commissario rientra nei suoi compiti istituzionali, non essendo dovuto alcun compenso, e ha regolato le spese di lite secondo la soccombenza, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, richiamando i criteri indicati dal Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 4431/25, 3897/25, 6920/25, 6923/25 e 6924/25.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.