La coubicazione è extrema ratio e non può imporre la dismissione di un impianto (TAR Liguria n. 822 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La facoltà delle autorità competenti di imporre la coubicazione, prevista dall’art. 50 del d.lgs. n. 259/2003 in attuazione dell’art. 44 della direttiva 2018/1972/UE, opera esclusivamente nell’ambito del procedimento di autorizzazione di un nuovo impianto. Essa costituisce extrema ratio rispetto al diniego fondato su esigenze di tutela ambientale, della salute pubblica o di pianificazione urbanistica, e può essere imposta solo all’operatore già insediato perché ospiti il nuovo operatore. È pertanto illegittimo il provvedimento comunale che imponga la coubicazione, con contestuale dismissione, di un impianto già autorizzato e insediato da lungo tempo: l’ordine integra una revoca implicita del titolo edilizio, vietata dall’art. 11, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, e fuoriesce dai tassativi presupposti normativi.

Il Fatto

Il Comune di Sanremo, con provvedimento del 27.12.2023, ha imposto la coubicazione sull’impianto di proprietà di una società infrastrutturale, autorizzato con provvedimento unico SUAP, di tutti gli operatori presenti sul traliccio di proprietà di altra società, già assentito con concessione edilizia del 1994, ordinando la contestuale dismissione di quest’ultimo e la trasmissione degli atti ad AGCOM per la ripartizione dei costi.

Le due società titolari del traliccio e degli apparati hanno impugnato il provvedimento davanti al TAR Liguria, estendendo l’impugnazione all’art. 11 delle norme di attuazione del regolamento comunale, nella parte in cui attribuirebbe al Comune il potere di imporre coubicazione e dismissione di impianti preesistenti. Hanno resistito il Comune e le amministrazioni statali; è intervenuta ad adiuvandum la società titolare di apparati sul traliccio da dismettere. I ricorsi, riuniti, sono stati trattenuti per la decisione all’udienza del 13 novembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina muovendo dall’art. 50, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003, che consente alle autorità competenti di imporre la coubicazione o la condivisione degli elementi di rete installati da chi abbia esercitato il diritto di installare strutture. La norma recepisce l’art. 44 della direttiva 2018/1972/UE e persegue una finalità pro-concorrenziale, come conferma il considerando n. 105: agevolare l’ingresso dei nuovi operatori abbattendo i costi di installazione.

Da tale lettura deriva una conseguenza precisa. La coubicazione può essere imposta solo agli operatori già insediati perché ospitino i nuovi entranti, e solo quando l’installazione del nuovo impianto sia in contrasto con esigenze di tutela ambientale, della salute pubblica o di pianificazione urbana, legittimamente assunte nei regolamenti comunali adottati ai sensi dell’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001. Alla facoltà dell’amministrazione corrisponde l’obbligo dell’operatore insediati di subirla, ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 33/2016.

Trattandosi di una prestazione imposta ai sensi dell’art. 23 Cost., l’istituto va circoscritto nei ristretti limiti dell’art. 50. Il Comune, prima di opporre un diniego all’istanza di un nuovo impianto, deve valutare la facoltà di imporne l’insediamento su un impianto esistente: la coubicazione è dunque extrema ratio, che opera nel procedimento autorizzatorio del nuovo impianto.

Nel caso di specie l’ordine non è stato adottato in esito a un procedimento di autorizzazione di un nuovo impianto, ma nei confronti di un impianto già positivamente autorizzato e insediato da lungo tempo. Il provvedimento fuoriesce quindi dai tassativi presupposti dell’art. 50. Inoltre, ordinando la dismissione, esso integra una revoca implicita della concessione edilizia del 1994, mentre il permesso di costruire è irrevocabile per sopravvenienza o per successiva valutazione di opportunità e non perde efficacia neppure a fronte di contrastanti previsioni urbanistiche sopravvenute.

Quanto alla norma regolamentare, l’art. 11 prevede il potere di chiedere, non di imporre, il risanamento, consistente nella riduzione del 20% degli impianti: la dismissione completa non rientra nel concetto di risanamento. L’estraneità della disposizione alla fattispecie esclude l’interesse ad agire avverso la norma regolamentare. I ricorsi sono accolti e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese in ragione dell’assoluta novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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