Crediti professionali del difensore esclusi dalla massa passiva e ottemperanza (TAR Campania n. 11 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
I crediti liquidati nella sentenza in favore dei procuratori antistatari costituiscono crediti che nascono dalla sentenza e, come tali, non possono essere ricompresi nella massa passiva della procedura di dissesto dell’ente locale. Ne consegue che, rispetto a tali spettanze, il ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. è procedibile e va accolto, mentre è improcedibile per la parte di credito già ammessa alla massa passiva. Sussistono i presupposti dell’ottemperanza in presenza di titolo divenuto definitivo per mancata impugnazione, attestato da certificazione di cancelleria, e dell’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, ordina all’amministrazione di provvedere nel termine fissato e nomina, per il caso di ulteriore inerzia, il Commissario ad acta, il cui munus è intrinsecamente obbligatorio.

Il Fatto

La società ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza n. 2584/2023 della I Sezione Civile del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 22.06.2023 e divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini. Il titolo aveva condannato il Comune al pagamento di una somma a titolo di interessi legali e moratori per il ritardato pagamento del corrispettivo di un appalto pubblico, di un ulteriore importo da fattura, oltre interessi, e dei due terzi delle spese di lite, con attribuzione ai difensori.

Il Comune non si costituisce in giudizio. La difesa della ricorrente rappresenta in udienza che il credito della società è stato ammesso alla massa passiva nell’ambito della procedura per il dissesto dell’ente. La questione che giunge al giudice amministrativo concerne dunque la sorte del ricorso rispetto alle diverse poste del titolo esecutivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. e ritiene integrata la fattispecie: la sentenza non è stata impugnata, come attesta l’apposita certificazione di cancelleria, ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997.

Quanto al credito della società, la documentazione versata in atti e la dichiarazione resa in udienza dal procuratore di parte dimostrano l’ammissione alla massa passiva nella procedura di dissesto. Da ciò il Tribunale trae la conseguenza della improcedibilità del ricorso limitatamente a tale somma, non residuando spazio per l’esecuzione nelle forme dell’ottemperanza.

Diversa è la sorte delle somme liquidate ai procuratori antistatari. Il Collegio osserva che si tratta di crediti che nascono dalla sentenza e che, per la loro stessa natura, non possono essere ricompresi nelle masse passive. Su questo punto, dunque, il ricorso è procedibile e viene accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Il Tribunale delinea poi il meccanismo dell’esecuzione in caso di ulteriore inerzia. Entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, provvederà un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Prefetto di Caserta o in un funzionario delegato munito delle adeguate competenze tecniche. Il commissario compirà tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Le spese della funzione commissariale sono poste a carico del Comune e liquidate come da dispositivo, con possibilità di esigerle all’esito dell’incarico sulla base di adeguata documentazione.

Il Collegio precisa alcuni profili dell’ufficio: il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con particolare riferimento all’art. 55 per l’uso del mezzo proprio e all’art. 56 per le ulteriori spese, e la parcella andrà presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione. È infine imposto il deposito degli atti tramite la procedura PAT. Le spese del giudizio sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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