Ottemperanza al giudicato e spese accessorie non rifuse al creditore procedente (TAR Campania n. 10 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore della pubblica amministrazione può liberamente scegliere tra l’esecuzione civile e il rimedio ex art. 112 e segg. c.p.a.; una volta esperita questa seconda via, non può pretendere le spese degli atti di precetto né quelle delle procedure esecutive risultate non satisfattive, perché imputabili alla propria scelta. Sono invece dovute le spese accessorie funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza — pubblicazione, esame e notificazione del titolo — e gli interessi sulle somme liquidate in giudicato, che trovano titolo nello stesso provvedimento giudiziale e vengono liquidate in modo omnicomprensivo nelle spese di lite. Restano escluse da tale liquidazione le eventuali spese di registrazione del titolo azionato, qualora dovute e versate. Il rimedio presuppone l’inadempimento dell’amministrazione decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, la sentenza n. 105/2023 del 6 febbraio 2023, con cui è stato dichiarato il suo diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, e il Ministero è stato condannato ad accreditare euro 2.500,00 sulla medesima carta.
Ricevuta la notifica della pronuncia munita di formula esecutiva e accertato il passaggio in giudicato, la ricorrente ha adito il giudice amministrativo deducendo la persistenza dell’inadempimento delle spettanze dovute, pur essendo già avvenuto il pagamento delle spese e competenze legali in favore del difensore antistatario. Ha chiesto l’ottemperanza e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con mero atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti del rimedio. Dalla documentazione prodotta emerge l’inadempimento alla pronuncia del giudice ordinario e l’intervenuta scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 concede alle amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Sussistono pertanto le condizioni per l’esperimento del giudizio ex art. 112 e segg. c.p.a., che viene accolto.
Il Collegio ordina al Ministero di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, ove le somme non siano già state erogate o percepite, ponendo in essere ogni adempimento necessario. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, che provvederà nei sessanta giorni successivi alla comunicazione, con compenso di euro 1.000,00 a carico del Ministero.
Sul piano delle spese accessorie la sentenza fissa un criterio destinato a orientare la prassi. In sede di ottemperanza può riconoscersi l’obbligo di corrispondere, oltre agli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche le spese accessorie; tuttavia le ulteriori somme richieste per spese, diritti e onorari successivi al decreto sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del medesimo e agli atti accessori, perché hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale. Non sono dovute, invece, le spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto o quelle relative a procedure esecutive non satisfattive.
La ragione è esplicitata senza ambiguità: l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore, il quale può agire in sede civile o amministrativa, ma una volta scelta questa seconda via non può pretendere le spese di una strada che ha deciso di non seguire. Le voci funzionali all’introduzione del giudizio vengono quindi liquidate in modo omnicomprensivo nelle spese di lite, mentre restano fuori le eventuali spese di registrazione del titolo azionato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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