Credito al consumo, firma digitale e onere della prova dell’inadempimento del fornitore (ABF Collegio di Milano n. 607 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il documento informatico sottoscritto con firma digitale soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 cod. civ., secondo quanto dispone l’art. 20, comma 1-bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale; la sottoscrizione mediante OTP inviato al dispositivo del cliente è idonea a integrare il consenso. Il consumatore che domanda la risoluzione del contratto di finanziamento ex art. 125-quinquies TUB deve provare, secondo il principio di vicinanza della prova, l’inadempimento del fornitore e la sua non scarsa importanza. Nel procedimento ABF non è ammissibile una mutatio libelli: le domande nuove introdotte nelle repliche restano estranee al thema decidendum. Le contestazioni in materia di trattamento dei dati personali esulano dalla competenza dell’Arbitro.
Il Fatto
La ricorrente aveva acquistato da un fornitore convenzionato un ozonizzatore per lavatrici, per un importo di € 1.955,00, di cui € 155,00 versati a titolo di caparra e € 1.800,00 finanziati. Con l’intermediario stipulava un contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto. Il fornitore, secondo la cliente, era risultato inadempiente e non più operativo, non avendo garantito l’assistenza post-vendita.
La ricorrente domandava la nullità e/o la risoluzione del contratto, la restituzione delle somme versate, la cancellazione delle segnalazioni presso i SIC e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. L’intermediario si opponeva, eccependo la regolarità della sottoscrizione mediante firma digitale con OTP, l’avvenuta consegna del bene e il pagamento di quattordici rate successive alla prima.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha anzitutto qualificato la domanda di nullità. Secondo il costante orientamento dei Collegi ABF, una pronuncia costitutiva volta a modificare il rapporto giuridico tra le parti non rientra nella competenza dell’Arbitro; la domanda è stata però riqualificata come accertamento della legittimità del comportamento dell’intermediario nella fase precontrattuale.
Sul vizio del consenso, il Collegio ha richiamato l’art. 20, comma 1-bis, del CAD, che riconosce al documento informatico con firma digitale l’efficacia della scrittura privata e l’equivalenza alla sottoscrizione autografa. La cliente aveva dichiarato di aver ricevuto copia del contratto, del modulo SECCI e delle informative sul trattamento dei dati. Il lungo periodo intercorso tra consegna del bene e conclusione del prestito, l’uso del bene senza contestazioni e il pagamento regolare di quindici rate hanno confermato l’assolvimento degli obblighi di trasparenza e la validità della sottoscrizione.
Quanto alla risoluzione ex art. 125-quinquies TUB, il Collegio ha richiamato la decisione del Collegio di Coordinamento n. 12645/2021: il diritto del consumatore è subordinato alla messa in mora del fornitore e a un inadempimento di non scarsa importanza, il cui onere probatorio grava sul consumatore. Nel caso concreto, le obbligazioni del fornitore si limitavano alla consegna e all’installazione del bene, senza servizi di assistenza ulteriori rispetto alla garanzia legale di conformità. La cliente non ha allegato malfunzionamenti né richieste di intervento rimaste inevase; le contestazioni del luglio 2025, oltre due anni dopo l’acquisto, erano generiche.
Il Collegio ha poi dichiarato inammissibili le doglianze ampliate nelle repliche, richiamando l’orientamento sul divieto di mutatio libelli (Collegio di Milano, decisione n. 8741/2020). Le contestazioni sul GDPR esulano comunque dalla competenza dell’Arbitro, mentre dalle visure non risultava alcuna segnalazione negativa a carico della cliente. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2702 c.c. – Efficacia della scrittura privata
- Art. 20 CAD – Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici
- Art. 125-quinquies TUB – Inadempimento del fornitore