Firma point and click e segnalazione in centrale rischi: onere di disconoscimento (ABF Collegio di Milano n. 1235 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice, apposta con modalità point and click, soddisfa il requisito della forma scritta richiesto ad substantiam per i contratti di credito ai consumatori e fonda la presunzione di riconducibilità della firma al titolare. Chi disconosce la sottoscrizione non può limitarsi ad allegare la propria estraneità: deve fornire la prova contraria, secondo l’art. 20, commi 1-bis e 1-ter, CAD. La contestazione della legittimità della segnalazione nelle banche dati presuppone l’accertamento dell’illegittimità del rapporto sottostante: rigettate le domande di nullità e di risoluzione del finanziamento collegato, anche la richiesta di cancellazione va respinta.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di essersi recato con la compagna presso una palestra per valutare un’iscrizione e di aver scoperto, solo dopo aver deciso di procedere, che era stato attivato a suo nome un finanziamento, a sua insaputa. Dopo una diffida senza esito bloccava gli addebiti sul conto e presentava denuncia all’autorità.
Chiedeva quindi la chiusura del contratto, la restituzione delle quote versate e la cancellazione del proprio nominativo dai sistemi di informazione creditizia privati. L’intermediario eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancanza del preventivo reclamo e per la natura costitutiva della pronuncia richiesta; nel merito sosteneva la validità del contratto, sottoscritto digitalmente, e la legittimità della segnalazione conseguente al mancato pagamento delle rate.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge entrambe le eccezioni preliminari. Quanto al reclamo, ritiene irrilevante la questione della procura al difensore che aveva inviato la diffida a mezzo p.e.c.: risulta documentalmente che il cliente abbia indirizzato il 05.03.2025 una contestazione via e-mail al servizio clienti, con richiesta di risoluzione del finanziamento, e che l’intermediario l’abbia riscontrata. Alla luce delle Disposizioni della Banca d’Italia quella comunicazione integra il reclamo richiesto per la valida instaurazione del ricorso.
Quanto alla pretesa natura costitutiva della domanda, il Collegio richiama il consolidato orientamento dei Collegi territoriali (cfr. Coll. coord., dec. n. 10929/2016) che riconosce all’Arbitro il potere-dovere di interpretare richieste come quella di “chiusura” in chiave conservativa, come domande di mero accertamento dell’illegittimità della condotta dell’intermediario.
Nel merito, la documentazione prova che il 03.03.2025 sono stati sottoscritti due distinti abbonamenti, uno per il ricorrente e uno per la compagna, con dichiarazione specificamente sottoscritta di aver compreso le informazioni e con durata di 24 mesi per 833,00 euro ciascuno, da versare in 34 rate mensili. Il ricorrente non contesta la sottoscrizione dell’abbonamento, ma la stipula del finanziamento mediante firma digitale, avvenuta a suo dire a sua insaputa.
Sul punto il Collegio applica l’art. 20, comma 1-bis, CAD, ratione temporis vigente, e richiama la giurisprudenza di legittimità sulla piena idoneità del point and click a integrare la forma scritta (Cass. civ., Sez. I, ord. 9 aprile 2021, n. 9413). La modalità di firma adottata soddisfa quindi il requisito dell’art. 125-bis, comma 1, t.u.b. e fonda la presunzione di riconducibilità ex art. 20, comma 1-ter, CAD. Il ricorrente si è limitato ad allegare la propria estraneità senza offrire la prova contraria, come richiesto dal consolidato indirizzo dell’Arbitro (Coll. Milano n. 8682/2024, Coll. Roma n. 4406/2025, Coll. Bologna n. 7648/2025).
Sono prive di fondamento le censure sull’indirizzo errato, mero errore materiale inidoneo a invalidare il contratto, e sull’importo di 1.666,00 euro, poiché il finanziamento risulta collegato a entrambi gli abbonamenti. La domanda di “chiusura”, letta come richiesta di nullità, non può trovare accoglimento; altrettanto vale per la risoluzione, poiché l’art. 125-quinquies t.u.b. richiede la preventiva messa in mora del fornitore e un inadempimento non di scarsa importanza ex art. 1455 cod. civ., mentre il ricorrente ha lamentato solo la reticenza informativa della struttura. Il rigetto delle domande principali travolge la richiesta di cancellazione dalle banche dati, peraltro smentita dalla visura, che non riporta alcuna iscrizione pregiudizievole.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1455 c.c. – Importanza dell'inadempimento
- Art. 20 CAD – Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici
- Art. 125-bis TUB – Contratti e comunicazioni
- Art. 125-quinquies TUB – Inadempimento del fornitore