Blocco e recesso dalle carte di credito senza motivazione (ABF Collegio di Napoli n. 2006 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il blocco dello strumento di pagamento e il recesso del prestatore di servizi di pagamento devono fondarsi su giustificati motivi concretamente indicati al cliente e verificabili. La comunicazione che si limiti a richiamare una generica verifica della posizione finanziaria, senza riferire fatti o elementi sopravvenuti rispetto alla valutazione iniziale del merito creditizio, è illegittima per violazione degli obblighi di motivazione e di buona fede e correttezza. Il danno non patrimoniale è risarcibile solo in presenza della lesione di un diritto inviolabile concretamente individuato. Il danno patrimoniale di modesto valore, non provato nel preciso ammontare, si liquida in via equitativa.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di due carte di credito emesse nell’autunno 2024 e aderente al servizio di accesso alle lounge aeroportuali, lamenta il blocco delle carte disposto dall’intermediario il 2.01.2025 per una verifica della posizione finanziaria, seguito dal recesso comunicato con lettera del 22.01.2025 e ricevuto il 31.01.2025. Sostiene che la documentazione richiesta era stata inviata e che lo stipendio accreditato non costituiva l’unica fonte di reddito, essendo titolare di altri conti con disponibilità superiori a euro 40.000.

Il ricorrente chiede un risarcimento complessivo di euro 5.000,00 per danno patrimoniale e non patrimoniale, o nella misura ritenuta equa, lamentando la perdita di bonus, punti premio e accessi gratuiti alle lounge. L’intermediario si difende invocando le clausole regolamentari che consentono la sospensione e il recesso per motivi di rischio di credito, assume di aver informato il cliente e contesta la prova del danno e del nesso causale.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dall’art. 6 d.lgs. n. 11/2010, che consente il blocco dello strumento di pagamento al ricorrere di giustificati motivi, tra cui il significativo aumento del rischio di inadempimento, e impone al prestatore di informare il pagatore motivando la decisione. La stessa logica emerge dall’art. 32 del Regolamento generale delle carte, che richiede un giustificato motivo. Quanto al recesso, l’art. 34 del Regolamento delle carte ad opzione, in linea con l’art. 126-septies, comma 2, TUB, ammette la revoca con preavviso di due mesi oppure con effetto immediato in presenza di giustificato motivo.

Il Collegio richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimità e gli indirizzi dell’ABF secondo cui l’interruzione del rapporto deve comunque rispettare i principi di buona fede e correttezza, potendo risultare illegittima quando assuma connotati ingiustificati e arbitrari, citando la decisione del Collegio di Napoli n. 23935 del 2021.

Nel caso concreto la banca si è limitata a comunicare una generica verifica della posizione finanziaria e, nella lettera di recesso, a richiamare un’attenta analisi della documentazione, senza indicare fatti sopravvenuti rispetto alla situazione di meno di tre mesi prima, che non aveva impedito il rilascio delle carte. Il Collegio valorizza la revisione del merito creditizio a brevissima distanza dall’emissione, l’affidamento ingenerato nel cliente sui benefici del regolamento, la regolarità dei pagamenti e il fatto che il fido concesso superi ampiamente il reddito da lavoro dipendente su cui si basava la valutazione iniziale. Sospensione e recesso risultano quindi privi di motivazione e illegittimi, in linea con la decisione del Collegio di Palermo n. 6823 del 2024.

Quanto al danno, il Collegio esclude quello non patrimoniale, non avendo il ricorrente individuato il bene giuridico leso, richiamando Cass., Sezioni Unite, n. 26972 del 2008. Il danno patrimoniale è ritenuto modesto e in parte indimostrato: mancano gli estratti conto e la norma regolamentare sul bonus di benvenuto; i bonus di presentazione risultano riconosciuti in punti e non in denaro; il saldo punti è di valore esiguo; la spesa per gli ingressi in lounge non è provata. Nell’impossibilità di una precisa quantificazione, il danno è liquidato equitativamente in euro 200,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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