Revoca carta di pagamento legittima con preavviso per compiuta giacenza (ABF Collegio di Roma n. 3485 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione in Centrale di allarme interbancaria conseguente alla revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di una carta di pagamento è legittima, sul piano formale, quando l’emittente provi l’avvenuto perfezionamento del preavviso previsto dall’art. 10-ter l. n. 386/1990, anche mediante restituzione della raccomandata per compiuta giacenza all’indirizzo contrattuale del titolare. Sul piano sostanziale, lo sconfinamento del conto di regolamento generato dall’addebito degli utilizzi della carta e non ripianato integra il mancato pagamento presupposto della segnalazione: non è una mera conseguenza contabile. La domanda risarcitoria è respinta in assenza di allegazioni e prova del danno.

Il Fatto

Il ricorrente chiede la cancellazione della segnalazione effettuata a suo carico dall’intermediario nella Centrale di allarme interbancaria, a seguito della revoca della carta di credito in dotazione dal 2008. Lamenta l’assenza del preavviso di revoca e l’insussistenza dell’inadempimento: il saldo della carta sarebbe stato addebitato sul conto di regolamento, generando uno sconfinamento che non costituirebbe mancato pagamento ai fini CAI. Chiede inoltre il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, per il blocco delle carte e il pregiudizio alla reputazione finanziaria.

L’intermediario eccepisce che il ricorrente non aveva coperto, come di consueto, gli estratti conto di aprile e maggio 2025; che il preavviso dell’11.06.2025 e la revoca del 05.08.2025, inviati all’indirizzo contrattuale, erano stati restituiti per compiuta giacenza; che il debito non è stato ripianato.

La motivazione del Collegio

Il Collegio individua due presupposti della segnalazione: quello formale del preavviso ex art. 10-ter l. n. 386/1990 e quello sostanziale dell’inadempimento. Sul primo richiama la decisione n. 8089 del 2021 del Collegio di Coordinamento, secondo cui la violazione del preavviso rende illegittima la segnalazione e impone all’intermediario di adoperarsi per la cancellazione, con eventuali conseguenze risarcitorie ove il danno sia provato.

Nel caso concreto il preavviso risulta inviato all’indirizzo indicato dal ricorrente nel modulo di ricorso e restituito per compiuta giacenza. Il Collegio ritiene provata la ricezione quando è dimostrato il perfezionamento della compiuta giacenza, richiamando una propria precedente decisione e altre decisioni territoriali rese in materia di assegni. Il presupposto formale è dunque soddisfatto.

Sul presupposto sostanziale il Collegio accerta dagli estratti conto che gli utilizzi di aprile e maggio 2025, pari a euro 4.995,50 e euro 4.635,00, sono stati addebitati sul conto collegato rispettivamente il 13.05.2025 e il 12.06.2025, portando il saldo in negativo, e che nessun versamento è seguito. Lo sconfinamento, ad avviso del Collegio, non è una mera conseguenza contabile: esso riflette il mancato ripianamento del debito e giustifica la revoca e la segnalazione.

Le condizioni contrattuali non sono state versate in atti, ma il Collegio non ne fa discendere l’illegittimità della segnalazione, una volta accertato il debito. Quanto alle decisioni ABF e alla Cass. civ. n. 27442/2018 invocate dal ricorrente, le ritiene non pertinenti perché estranee alla materia CAI, rilevando che le citazioni testuali non risultano esistenti. Richiama invece decisioni che hanno confermato la legittimità di segnalazioni per sconfinamenti del conto.

La domanda risarcitoria è respinta: il ricorrente non allega elementi a supporto del pregiudizio asserito, né emergono profili di responsabilità dell’intermediario. Il ricorso è quindi respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *