Il creditore pignoratizio non può impugnare l’acquisizione sanante del bene del debitore (TAR Lazio n. 281 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la legittimazione a ricorrere spetta solo al soggetto la cui situazione giuridica è direttamente incisa dall’esercizio del potere amministrativo. Il creditore del proprietario del bene acquisito non è legittimato a impugnare il provvedimento di acquisizione sanante, perché il suo rapporto con il bene è mediato dal rapporto di credito e subisce l’incisione solo in via riflessa. La difesa del diritto di credito resta affare del giudice civile e non fonda un’azione surrogatoria davanti al giudice amministrativo, ferma restando la possibilità di un intervento adesivo ai sensi dell’art. 28 cod. proc. amm.. L’acquisizione sanante si applica anche ai fatti anteriori al 30 giugno 2003, senza distinzioni, in forza del tenore letterale dell’art. 42-bis, comma 8, d.P.R. n. 327/2001.

Il Fatto

Il fallimento di una curatela, creditore procedente nei confronti del proprietario di un terreno, impugna la deliberazione del Consiglio comunale e la determinazione dirigenziale con cui il Comune ha disposto l’acquisizione sanante del cespite ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Sul terreno, già occupato d’urgenza senza che la procedura ablatoria si concludesse nei termini, era stato edificato un plesso scolastico.

La ricorrente deduce di aver pignorato l’immobile e di essere incisa dal provvedimento nella garanzia patrimoniale generica del debitore, per via di un indennizzo ritenuto inferiore al valore di mercato. Il Comune eccepisce il difetto di legittimazione del fallimento e, nel merito, la legittimità degli atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione preliminare e dichiara il ricorso inammissibile. Il soggetto direttamente attinto dal provvedimento ablativo è il proprietario del terreno, che non è stato spogliato della titolarità del bene nel corso dell’esecuzione e non ha impugnato né l’acquisizione né l’indennizzo. Il fallimento, quindi, cerca di supplire all’inerzia del proprietario senza averne titolo.

Il rapporto del creditore procedente con il bene non è immediato: è conseguenza indiretta del rapporto obbligatorio con il debitore. La posizione azionata è solo mediata, indiretta e riflessa rispetto a quella del proprietario e, al più, potrebbe fondare un intervento adesivo ex art. 28 cod. proc. amm.. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la legittimazione ad impugnare deve correlarsi alla situazione sostanziale lesa e postula un interesse attuale, concreto e diretto; diversamente l’impugnativa degraderebbe ad azione popolare, in contrasto con il carattere di giurisdizione soggettiva del sistema.

Né l’acquisizione sanante è di per sé strumento idoneo a frustrare l’esecuzione: il fallimento non dimostra che il terreno fosse l’unico cespite aggredibile e i creditori possono comunque giovarsi dell’indennizzo legalmente determinato. Le censure sul quantum esulano dalla giurisdizione amministrativa e costituiscono argomento fattuale inidoneo a fondare la legittimazione. Irrilevante anche la comunicazione di avvio del procedimento, inviata per mero scrupolo e non per obbligo giuridico. Il Collegio richiama Cons. Stato n. 2606/2024, Cons. Stato n. 1768/2022, Cons. Stato n. 6411/2012 e TAR Valle d’Aosta n. 48/2018. Ne deriva l’inammissibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm..

Per completezza, il Collegio osserva che, se il ricorso fosse stato ammissibile, sarebbe stato infondato. L’art. 42-bis, comma 8, d.P.R. n. 327/2001 estende l’istituto ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore senza distinzioni, in coerenza con il principio tempus regit actum e con la specialità della disciplina transitoria rispetto all’art. 57 d.P.R. n. 327/2001. La competenza del Comune in materia di edilizia scolastica discende dagli artt. 85 d.lgs. n. 297/1994 e 3 d.lgs. n. 23/1996: l’ente locale non perde mai la titolarità e la gestione dell’edilizia scolastica. Le censure motivazionali sono frutto di considerazione parcellizzata degli atti, che evidenziano l’interesse pubblico al mantenimento del plesso e l’impercorribilità di opzioni alternative. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del fallimento alle spese verso il Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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