Valutazione comparativa nei concorsi universitari e limiti del sindacato giudiziale (C.G.A.R.S. n. 282 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella valutazione delle procedure concorsuali per la chiamata dei professori universitari, la commissione giudicatrice può esprimere un giudizio complessivo, sintetico, unitario e globale su ciascun candidato, senza assegnazione analitica di punteggi ai singoli titoli, purché il giudizio sia esaustivo e dia contezza dei parametri applicati e del percorso logico seguito. I giudizi di valutazione tecnica sono espressione di discrezionalità tecnico-valutativa e non sono sindacabili sulla base di opinioni tecniche difformi. Il sindacato giurisdizionale resta circoscritto all’eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’errore sui presupposti, del travisamento dei fatti, della manifesta illogicità o irragionevolezza e della violazione dei criteri fissati dalla commissione. È pertanto inammissibile la richiesta di un sindacato sostitutivo del giudice amministrativo rispetto all’operato dell’organo di valutazione.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Sicilia gli atti della procedura selettiva indetta dall’Università per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, da conferire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240 del 2010 nel settore concorsuale 11/D1. La commissione aveva individuato quale candidata maggiormente qualificata la controinteressata.
La ricorrente aveva dedotto l’illegittimità delle modalità di sorteggio della commissione, lamentando lo svolgimento in seduta non pubblica e il ritardo nella indicazione dei nominativi sorteggiabili, e l’illegittimità della valutazione comparativa per disparità di trattamento e difetto di motivazione. Il TAR, con la sentenza n. 952 dell’11 marzo 2024, aveva respinto il ricorso. La soccombente ha proposto appello, articolando un’unica doglianza incentrata sull’errore di fatto in cui sarebbe incorso il primo giudice nel non riconoscere la propria maggiore qualificazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio affronta la questione della erronea proposizione dell’appello dinanzi al Consiglio di Stato anziché al C.G.A.R.S. Richiamando l’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 373 del 2003, attuativo dell’art. 23 dello Statuto speciale siciliano, e le Adunanze Plenarie nn. 9 e 10 del 2023, si afferma che la competenza funzionale della Sezione staccata è inderogabile e che la trasmissione del fascicolo consente di ritenere ricevibile l’impugnazione, depositata nel termine di decadenza di cui all’art. 94 c.p.a..
Nel merito, il Collegio richiama l’indirizzo consolidato secondo cui, in materia di concorsi, è sufficiente il giudizio complessivo e sintetico su ciascun candidato, idoneo a esternare i parametri di valutazione e il percorso logico-discretivo seguito, senza che occorra la puntuale valorizzazione di ogni singolo titolo. Il carattere analitico della valutazione impone di tenere conto di tutti i dati curriculari, ma di selezionare quelli espressivi di significatività scientifica rilevante.
Quanto ai limiti del sindacato, la Corte ribadisce che i giudizi delle commissioni esaminatrici costituiscono espressione di discrezionalità tecnico-valutativa e sono censurabili solo per violazione delle regole procedurali o per eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche. Al candidato non è consentito sollecitare un intervento sostitutivo del giudice, ma solo denunciare l’illogicità, l’irragionevolezza o il travisamento dei fatti risultanti dagli atti.
Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che la commissione ha dapprima fissato i criteri e poi esaminato titoli e pubblicazioni, esprimendo un giudizio comparativo motivato negli allegati alla relazione finale. Le censure dell’appellante, fondate sul confronto analitico dei singoli titoli, muovono dall’erronea prospettiva di un sindacato sostitutivo. In particolare, la maggiore anzianità accademica dell’appellante giustifica la più estesa attività didattica, ma non inficia il giudizio sulla maggiore pertinenza al settore; quanto alle pubblicazioni, la controinteressata vantava un numero sensibilmente superiore di articoli in riviste di classe A e un maggior numero di monografie, oltre a riconoscimenti scientifici. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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