Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e compenso al difensore antistatario (TAR Lombardia n. 1559 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, l’amministrazione è tenuta all’integrale esecuzione delle statuizioni contenute nel titolo, ivi compreso il pagamento del compenso al difensore antistatario liquidato in favore di quest’ultimo. L’improcedibilità della domanda di ottemperanza per sopravvenuta carenza di interesse opera limitatamente alle posizioni già soddisfatte. In caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo nomina il commissario ad acta. La penalità di mora non è dovuta automaticamente: il giudice la esclude quando, in presenza di parziale ottemperanza, essa non risulti equa.

Il Fatto

Due ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ormai passata in giudicato. Il titolo aveva riconosciuto alla prima ricorrente il diritto all’erogazione della somma annua di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, tramite carta elettronica, per i periodi di spettanza, con condanna dell’amministrazione al pagamento dell’importo complessivo di € 3.000,00. Aveva altresì riconosciuto al secondo ricorrente, nella qualità di difensore antistatario, il diritto al compenso di € 750,00 oltre spese generali e accessori, per un totale di € 897,00.

Nel corso del giudizio di ottemperanza la difesa dei ricorrenti ha documentato l’avvenuto pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della prima ricorrente, mentre il compenso al difensore risultava ancora non liquidato. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il giudice amministrativo ricostruisce in primo luogo il perimetro delle statuizioni da eseguire. Poiché il pagamento in favore della ricorrente è stato documentato, la domanda di ottemperanza, limitatamente a tale posizione, è affetta da improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La verifica dell’avvenuto adempimento, del resto, è compito proprio del giudice dell’esecuzione, che ne trae le conseguenze processuali.

Quanto alla restante parte, il Collegio accerta la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., essendo il titolo divenuto definitivo e risultando rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996 dalla notifica del titolo in forma esecutiva. In assenza di prova, da parte dell’amministrazione, dell’integrale pagamento delle somme indicate nel provvedimento, ne deriva l’obbligo di corrispondere al difensore antistatario quanto dovuto a titolo di compenso e spese di lite.

Il Collegio ordina pertanto all’amministrazione di effettuare integralmente i pagamenti entro centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente. Il commissario riferirà poi alla Sezione sugli adempimenti espletati; il suo compenso, a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

È invece respinta la domanda di condanna alla penalità di mora per ogni ulteriore ritardo. Il giudice motiva l’esclusione sul rilievo che tale misura, allo stato, non appare equa, in considerazione della parziale ottemperanza già intervenuta. Sulle spese del giudizio il Collegio applica il criterio della soccombenza, liquidandole in misura che tiene conto della serialità del contenzioso.

Il dispositivo dichiara l’improcedibilità limitatamente alla posizione della prima ricorrente, accoglie nel resto il ricorso, dichiara l’inottemperanza parziale del giudicato, nomina il commissario ad acta e condanna l’amministrazione alla rifusione del contributo unificato e delle spese, quantificate in € 800,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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