L’interpretazione del giudicato sul monte ore spetta al giudice ordinario (TAR Sicilia n. 2152 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo non può interpretare il giudicato al fine di stabilire se l’attribuzione di un monte ore maggiore, disposta dall’amministrazione in applicazione di una circolare assessoriale, costituisca esecuzione della sentenza ovvero debba sommarsi ad essa: tale questione riguarda l’interpretazione del giudicato e appartiene alla cognizione del giudice ordinario, dinanzi al quale la domanda è riproponibile ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.. Resta invece devoluta al giudice amministrativo la verifica dell’inottemperanza rispetto alla parte del titolo che accerta il diritto a percepire il trattamento economico al netto delle ritenute a carico dell’azienda, non essendo sufficiente la mera allegazione dell’adempimento. In difetto di prova dell’esecuzione, il giudice dichiara l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine e nomina il commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
Il Fatto
I ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale civile di Enna, in funzione di giudice del lavoro, aveva riconosciuto il loro diritto a percepire il trattamento economico al netto delle ritenute ENPAV e IRAP poste a carico dell’azienda sanitaria, nonché il diritto all’attribuzione di un monte ore settimanale per l’incarico professionale pari a 18 ore o comunque proporzionale alla retribuzione in godimento alla data del 31.12.2008.
L’amministrazione si è costituita sostenendo la corretta esecuzione del giudicato, avendo attribuito ai medici in rapporto di convenzione un monte orario di 30 ore in applicazione di una circolare assessoriale. I ricorrenti hanno replicato che le ore ulteriori derivavano da distinte disposizioni normative e non costituivano esecuzione della sentenza, lamentando inoltre il mancato adempimento sulla parte economica del titolo. Il Collegio ha formulato avviso di un possibile profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato la controversia come questione di interpretazione del giudicato. Stabilire se l’aumento orario applicato dall’azienda esegua la sentenza oppure si sommi agli effetti dell’esecuzione significa definire la portata precettiva del titolo, operazione che eccede i poteri del giudice dell’ottemperanza.
Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in sede di ottemperanza, il giudice amministrativo non può sconfinare dalla propria giurisdizione risolvendo questioni interpretative riservate al giudice ordinario, indicando T.A.R. Catania n. 2639 del 2022, T.A.R. Sicilia, Catania, n. 2151 del 2020, Cons. Stato n. 3196 del 2020 e T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 737 del 2020. Su tale parte il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm..
Residua invece la parte del titolo relativa al trattamento economico al netto delle ritenute. Su questo punto l’azienda sanitaria non ha fornito alcuna prova dell’avvenuta esecuzione, nonostante l’onere probatorio gravasse su di essa. Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il dirigente dell’ufficio regionale competente, con facoltà di delega, il quale provvederà entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inerzia. Il compenso del commissario è liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002 e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità e dell’esito della controversia.
Nota della Redazione
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