Prelievo latte, onere della prova sugli atti interruttivi della prescrizione (Cons. Stato n. 1233 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione all’intimazione di pagamento emessa a seguito di cartella per il prelievo supplementare nel settore latte, l’amministrazione creditrice che deduca l’avvenuta interruzione della prescrizione mediante atti successivi alla cartella deve provarne l’esistenza e la notifica. La sola allegazione dell’atto, non specificato né prodotto, non assolve l’onere probatorio e non impedisce la maturazione del termine decennale. I periodi di sospensione previsti dalla normativa speciale e dalla disciplina emergenziale non rilevano quando il tempo utile risulta comunque esaurito. Il motivo che censuri un capo non esaminato dal primo giudice per assorbimento è inammissibile per difetto di interesse a contraddire la decisione impugnata.
Il Fatto
Un soggetto, in proprio e nella qualità di socio di una società semplice, impugna davanti al TAR Veneto l’intimazione di pagamento con cui gli viene richiesta la somma di euro 112.373,73 a titolo di prelievo supplementare e interessi per due annate lattiere. Il primo giudice accoglie il ricorso in via assorbente e annulla l’atto per intervenuta prescrizione del credito.
Propongono appello l’AGEA e l’ADER, deducendo l’inammissibilità del ricorso introduttivo, l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione e la sufficienza della motivazione dell’intimazione. L’appellato resiste e ripropone in via subordinata i motivi assorbiti in primo grado.
La Motivazione della Corte
Palazzo Spada esamina congiuntamente i primi due motivi e li respinge. Il primo giudice aveva collocato la prescrizione nell’arco tra la notifica della cartella di pagamento, nel novembre 2008, e la notifica dell’intimazione di pagamento, nel dicembre 2021. Poiché l’accertamento non aveva considerato il tempo anteriore alla cartella, diventa irrilevante l’orientamento invocato dalle appellanti secondo cui la prescrizione già maturata andava eccepita impugnando la cartella stessa.
Il punto centrale è di natura probatoria. L’affermazione dell’atto di appello circa la notifica di atti interruttivi successivi alla cartella è sfornita di prova. Dalla documentazione di primo grado emergono soltanto la cartella e l’intimazione: gli atti intermedi non sono citati né allegati. La Corte ricorda che una produzione in appello sarebbe stata comunque inammissibile, essendo stato disposto in primo grado un ordine di esibizione (Cons. Stato, sez. VI, n. 972 del 2026).
Quanto ai periodi di sospensione, la Sezione rileva che tra i due atti decorrono poco più di tredici anni, mentre le sospensioni richiamate — quella dell’art. 8 quinquies, comma 10, legge n. 33/2009 e quella dell’art. 68 d.l. n. 18/2020 — non raggiungono i due anni complessivi. Anche computandole, il termine decennale risulta decorso.
Il terzo motivo è inammissibile. La sentenza appellata aveva accolto il ricorso sul solo profilo della prescrizione, senza esaminare il dedotto difetto di motivazione dell’intimazione. La censura che ribadisce la sufficienza della motivazione è quindi estranea al contenuto della decisione impugnata e non la contraddice. L’appello è in parte inammissibile e in parte respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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