Errore nell’offerta e divieto di interpretazione manipolativa della stazione appaltante (TAR Sicilia n. 2145 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un errore dell’offerente nella redazione dell’offerta economica, la stazione appaltante deve accertarne natura e rilevanza, verificando se si tratti di un mero errore materiale immediatamente percepibile ed emendabile senza alcuna attività manipolativa, ovvero di un errore che richieda un’attività integrativa della volontà del concorrente. Quest’ultima è inammissibile e non è soccorribile mediante soccorso istruttorio. Integra attività interpretativa manipolativa il fatto che la stazione appaltante mantenga gli importi indicati dall’offerente per costi della manodopera e oneri di sicurezza, riferendoli però a un periodo contrattuale diverso da quello assunto dall’offerente stesso nella propria operazione di calcolo. Il potere di verifica dell’amministrazione non consente di ricostruire la volontà del concorrente sostituendosi ad essa.
Il Fatto
L’A.S.P. di Messina indiceva una procedura ristretta per l’affidamento del servizio di gestione di undici strutture abitativo-riabilitative, suddivisa in lotti, adottando il criterio del prezzo più basso pro capite/die ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 50/2016. Per il lotto n. 10 partecipavano la società cooperativa ricorrente e un’ATI, cui l’amministrazione aggiudicava l’appalto con deliberazione n. 849/CS del 28 febbraio 2024.
La società seconda classificata impugnava l’aggiudicazione deducendo l’indeterminatezza dell’offerta dell’ATI, formulata per singolo posto letto anziché in valore assoluto, e l’illegittimità dell’attività istruttoria svolta dall’amministrazione. Questa, dopo aver chiesto chiarimenti, aveva ritenuto di poter ricondurre gli importi dichiarati dall’ATI al periodo contrattuale effettivo di quattro anni, ricavandone un importo pro capite/die di € 72,11 in luogo dei € 44,38 indicati dall’offerente. Resisteva al ricorso anche l’ATI aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso, concentrandosi sulla doglianza relativa all’attività interpretativa dell’offerta economica. Richiamando un orientamento consolidato, i giudici amministrativi ribadiscono che, dinanzi a un errore dell’operatore, occorre distinguere il mero errore materiale, emendabile senza manipolazione, dall’errore che richiede un’attività integrativa del RUP, inammissibile e insuscettibile di soccorso istruttorio. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato sez. III n. 2003 del 2022, Cons. Stato sez. V n. 804 del 2021 e Cons. Stato sez. VII n. 2101 del 2024.
Nel caso concreto, l’ATI aveva esplicitato la formula seguita per quantificare i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza, assumendo espressamente una durata contrattuale di sei anni e sei mesi. L’amministrazione ha invece mantenuto gli stessi importi riferendoli al periodo di quattro anni, ricavandone un valore pro capite/die sensibilmente diverso. Tale operazione, secondo il Collegio, costituisce inammissibile attività manipolativa e integrativa dei chiarimenti resi dall’offerente.
La sentenza rileva che, applicando la stessa formula utilizzata dall’ATI alla durata effettiva del contratto, si otterrebbero importi del tutto differenti da quelli dichiarati in sede di chiarimenti. Non si è dunque di fronte a un semplice errore materiale, emendabile senza complesse indagini ricostruttive, ma a un’ipotesi che esige un’integrazione della volontà del concorrente, preclusa alla stazione appaltante.
Ne segue l’annullamento della deliberazione di aggiudicazione del lotto n. 10. Poiché la società ricorrente è seconda in graduatoria e non vi sono contestazioni sulla sua posizione, la stazione appaltante è tenuta ad adottare un provvedimento di aggiudicazione in suo favore e a stipulare con essa il contratto, previe verifiche di rito. Le spese di lite, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza solidale dell’amministrazione e dell’ATI.
Nota della Redazione
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