Carta docente e ottemperanza: termine, commissario ad acta e penalità di mora (TAR Toscana n. 1828 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione dopo la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine di centoventi giorni ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, ordina l’integrale conformazione al giudicato. Il termine assegnato decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza. La richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è accolta quando il ritardo nell’esecuzione è già maturato, e la penalità si commisura agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 382 del 14 maggio 2024 resa dal Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro. Con quel provvedimento il giudice del lavoro aveva accertato il diritto del docente ad ottenere la Carta elettronica del docente di cui alla legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per l’importo di 500,00 euro annui oltre interessi e rivalutazione, e aveva condannato il Ministero a metterla a disposizione.

Il ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero al pagamento delle astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ritualmente evocato, non si è costituito. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 5 novembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda, munita di attestazione di conformità ex art. 475 cod. proc. civ., è stata notificata al Ministero presso la sede reale in data 22 luglio 2024. È decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. La sentenza è inoltre passata in giudicato.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Il TAR ha ordinato al Ministero di conformarsi integralmente al giudicato, ove non abbia già provveduto, con esclusione della condanna alle spese di lite ivi disposta, in quanto estranea alla domanda di ottemperanza. Il termine assegnato è di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio ha ritenuto che il ritardo già maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Il TAR ha quindi nominato sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine, quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, e ulteriore termine di sessanta giorni. Il regolamento delle spese di lite, liquidate in 800,00 euro oltre contributo unificato e accessori, segue la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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