Obbligo di provvedere sull’istanza del genitore per le cure LEA del minore (Cons. Stato n. 1527 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2 della legge n. 241/1990 impone alla pubblica amministrazione di adottare un provvedimento espresso su ogni istanza del soggetto interessato, anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. L’obbligo di provvedere opera anche per l’attività discrezionale e trova nel rito degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. lo strumento processuale di tutela. La circostanza che l’istanza sia stata presentata in forme ritenute incongrue va rappresentata in riscontro all’interessato, così da avviare correttamente l’interlocuzione procedimentale. Il riconoscimento del silenzio-inadempimento non implica l’accertamento del diritto alla prestazione: su quest’ultima, in difetto di esercizio del potere, il giudice non può pronunciarsi per il divieto dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm..
Il Fatto
I genitori di un minore affetto da una patologia rientrante nei livelli essenziali di assistenza chiedevano all’Azienda Sanitaria Provinciale di attivare le misure previste, rappresentando di far fronte alle terapie privatamente e a proprio carico. Poiché l’istanza inviata a mezzo pec restava inevasa, i genitori ricorrevano al TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, deducendo il silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento del diritto del minore ai trattamenti e la condanna al risarcimento per le spese sostenute.
Nel giudizio di primo grado il TAR accoglieva la domanda cautelare e ordinava all’azienda di elaborare un progetto terapeutico completo. All’esito del merito respingeva il ricorso, ritenendo che l’azienda non fosse stata messa in condizione di conoscere il minore per l’assenza di una formale richiesta di accesso ai servizi sanitari. Avverso tale decisione proponevano appello i genitori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza consolidata sul rito del silenzio, richiamando le sentenze n. 4415/2023, n. 5206/2023 e n. 7912/2023 e la sentenza n. 1061/2024 della Sezione: l’obbligo di provvedere discende dall’art. 2 della legge n. 241/1990 e riguarda anche l’attività discrezionale, salvo le categorie di provvedimenti sottratte per ragioni strutturali o funzionali.
La Corte rileva anzitutto l’inammissibilità della condotta dell’azienda sul piano collaborativo. Anche a voler ritenere che l’istanza dei genitori fosse formulata in forme incongrue, tale rilievo andava rappresentato in riscontro alla pec e non solo nella memoria conclusionale del secondo grado. Una semplice risposta che indicasse le corrette modalità di presentazione avrebbe evitato il contenzioso, in adempimento del dovere di collaborazione dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.
La tesi dell’azienda, secondo cui l’istanza dovesse veicolarsi attraverso il pediatra di base, non regge di fronte ai dati istruttori. Dalla documentazione emerge che il minore era già in carico all’azienda per altra terapia e per la medesima patologia: l’azienda aveva autorizzato nel 2014 un trattamento di riabilitazione estensiva e nel 2015 certificato il disturbo. La richiesta proveniva quindi da un soggetto parte di un rapporto già in essere, e non da un soggetto del tutto estraneo al sistema di tutela.
Neppure esclude la fondatezza della domanda il provvedimento aziendale del 7 ottobre 2025 sul rimborso per la continuità terapeutica. Esso statuisce in via generale ed astratta, mentre la domanda specifica riguardava la fruizione delle terapie da parte del figlio dei ricorrenti, rimasta senza risposta. La Corte richiama infine la sentenza n. 414/2026 sulla dimensione di effettività e risultato dell’obbligo di provvedere, e rileva la mancata esecuzione dell’ordinanza cautelare di primo grado.
Accolto l’appello sul silenzio, il Collegio riforma la sentenza e condanna l’azienda a evadere la richiesta nel termine di trenta giorni. Le residue domande restano assorbite: la fondatezza del silenzio non implica il diritto alla terapia, e la c.t.u. non può surrogare la valutazione amministrativa non ancora compiuta. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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