Criteri premiali e consorzi di cooperative: cumulo delle consorziate esecutrici (Cons. Stato n. 8783 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel consorzio di cooperative l’attribuzione dei punteggi premiali relativi a criteri di natura soggettiva, quale la percentuale di donne in ruoli apicali, va riferita all’intera compagine consortile, comprendendovi le consorziate esecutrici. Il divieto di cumulo alla rinfusa desumibile dall’art. 47, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 opera esclusivamente sul terreno dei requisiti di partecipazione e non si estende ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica. La lex specialis che commisura il punteggio alle quote di esecuzione delle imprese certificate impone di computare le certificazioni possedute dalle consorziate, senza distinzione tra consorzi ordinari, stabili o di cooperative. Il criterio premiale che valorizza esperienza e competenze del responsabile di commessa richiede l’individuazione concreta della figura già in sede di offerta, non un profilo astratto da selezionare dopo l’aggiudicazione.
Il Fatto
La Regione Lazio indice una procedura aperta per il servizio di Centro Unico Prenotazioni, suddivisa in cinque lotti; viene in rilievo il lotto n. 4, di importo stimatoin oltre trentaquattro milioni di euro per quattro anni, aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Al termine della valutazione il raggruppamento facente capo a un consorzio nazionale si colloca al primo posto con 91,89 punti, precedendo di poco il consorzio secondo graduato, fermo a 90,68.
Il secondo graduato impugna gli esiti davanti al TAR Lazio, che respinge il ricorso con la sentenza n. 6825/2024. Propone quindi appello, articolando cinque motivi e domandando l’aggiudicazione in proprio favore. Spiega intervento ad adiuvandum la terza graduata, già soccombente in separati giudizi sulla stessa gara, mentre resistono la stazione appaltante, l’azienda sanitaria e il consorzio aggiudicatario, che ripropone i motivi incidentali di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’intervento ad adiuvandum, dichiarandolo inammissibile. L’art. 28, comma 2, cod. proc. amm. e l’art. 97 cod. proc. amm. esigono l’alterità dell’interesse rispetto a quello azionato dalla parte principale. Nel caso concreto l’interveniente persegue lo stesso bene della vita dell’appellante, l’aggiudicazione, e la sua posizione risulta anzi in rapporto di rivalità. L’interesse era già stato azionato in via principale ed esaurito con pronuncia passata in giudicato, sicché l’intervento si risolve nella riproposizione occulta di una domanda già decisa.
Nel merito, la Corte esamina il primo motivo sul criterio Gender Equality. L’appellante sostiene che il consorzio di cooperative, soggetto giuridico distinto dalle consorziate, non possa fruire del cumulo alla rinfusa. La Corte riconosce la distinzione strutturale tra consorzio e consorziate, ma rileva che la giurisprudenza invocata riguarda i requisiti di qualificazione. Il criterio premiale ha invece natura soggettiva e la lex specialis ne commisura il punteggio alle quote di esecuzione delle imprese. Il favor partecipationis e la par condicio impongono di estendere il computo all’intera compagine, coerentemente con la ratio dell’art. 46-bis d.lgs. n. 198/2006, volto a promuovere la parità di genere in modo capillare. I chiarimenti della stazione appaltante, in antitesi tra loro, non possono modificare la lex specialis.
Il secondo motivo, relativo ai criteri nn. 8 e 9 sulle certificazioni SA 8000:2008 e ISO 45001:2018, segue la stessa ratio decidendi. La Corte ribadisce che il regime restrittivo dell’art. 47, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 non si applica ai criteri premiali e che le certificazioni delle consorziate esecutrici sono utilmente spendibili. I motivi incidentali riproposti dall’aggiudicatario sono respinti: la clausola sullo “specifico settore richiesto” si riferisce all’organismo certificatore, non alla certificazione.
Il terzo motivo viene invece accolto. Il responsabile di commessa era collocato tra i criteri premiali, con quattro punti discrezionali. L’aggiudicatario non ha individuato alcuna figura concreta, limitandosi a descrivere un profilo professionale futuro. La Corte dissente dal primo giudice: rimettere la selezione a dopo l’aggiudicazione svuota il criterio e lo trasforma in requisito di esecuzione. Il chiarimento che esonerava dall’allegare il curriculum non consentiva di omettere l’individuazione della figura. Ne segue l’annullamento dell’aggiudicazione e la riedizione del potere valutativo, non l’automatica decurtazione del punteggio.
Quanto al quarto motivo, il verbale dell’Ispettorato del lavoro non integra una grave violazione lavoristica: le infrazioni sanabili sono state estinte e il DURC positivo si impone alla stazione appaltante. Il quinto motivo è respinto perché la sentenza del giudice del lavoro opera inter partes e non riguarda la consorziata.
Nota della Redazione
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