Contenzioso carta docente non giustifica compensazione spese (TAR Lombardia n. 881 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il Giudice amministrativo accerta la perdurante inottemperanza al giudicato civile quando l’Amministrazione si limiti a riferire che l’esecuzione è in corso, senza provarne il compimento. La mole del contenzioso e le difficoltà organizzative in fase esecutiva possono assumere rilievo nella fissazione del termine per ottemperare, ma non giustificano la compensazione delle spese di lite. Gli oneri del giudizio di esecuzione non possono essere addossati a chi ha ottenuto il riconoscimento del diritto con sentenza passata in giudicato. La richiesta di condizionare l’esecuzione alle disponibilità di bilancio è inammissibile se proposta con memoria tardiva, e in ogni caso non può essere esaminata in sede di ottemperanza, non potendo il Giudice dell’esecuzione apporre condizioni a una condanna definitiva che non le prevedeva.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al TAR l’ottemperanza alla sentenza n. 282/2023 del Tribunale Ordinario di Bergamo, che aveva accertato il suo diritto al beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023 e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione. Restava estranea alla domanda la statuizione sulle spese del giudizio civile.
Il Ministero si è costituito sostenendo che l’esecuzione era in corso e invocando, per la mole del contenzioso e le difficoltà organizzative, la compensazione delle spese. Con memoria ha poi chiesto di subordinare la condanna alle disponibilità di bilancio. All’udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. La sentenza di condanna è passata in giudicato, come attesta il certificato di cancelleria depositato, e risulta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 14.11.2023, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Nel merito, la difesa del Ministero conferma l’inottemperanza anziché escluderla: dagli atti risulta solo la trasmissione della sentenza da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale. Le difficoltà organizzative legate alla mole del contenzioso possono incidere sulla determinazione del termine concesso, ma non giustificano la compensazione delle spese, non potendosi attribuire alla ricorrente gli oneri di un giudizio resosi necessario per ottenere quanto già riconosciuto dal giudice civile.
La memoria con cui si chiede di condizionare l’esecuzione alle disponibilità di bilancio è inammissibile perché tardiva. Nel merito la tesi non è condivisibile: la questione della compatibilità con le risorse di bilancio andava posta davanti al Giudice del Lavoro, non potendo il TAR, in sede di ottemperanza, apporre una condizione a una sentenza di condanna passata in giudicato che non la prevedeva.
Il ricorso è quindi accolto: il Ministero deve dare esecuzione nel termine di centoventi giorni mediante il riconoscimento del beneficio. Per il caso di persistente inadempimento è nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega. Il Collegio ne precisa la funzione: egli agisce quale organo ausiliario del giudice, su semplice richiesta dell’interessato, e non come dirigente dell’Amministrazione scolastica; il suo compito è dare attuazione alla pronuncia, anche attraverso l’ordine alla struttura tecnica di includere il nominativo tra i soggetti abilitati ad attivare la carta docente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.