Criteri premiali e consorzi di cooperative: cumulo esteso alle consorziate esecutrici (Cons. Stato n. 8784 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalti pubblici, i criteri premiali dell’offerta tecnica che valorizzano requisiti soggettivi dell’operatore economico — quali la percentuale di donne in ruoli apicali o il possesso di certificazioni di qualità — si computano sull’intera compagine del consorzio di cooperative, includendo le consorziate esecutrici. Il divieto di cumulo alla rinfusa posto dall’art. 47, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 opera, infatti, solo sul terreno dei requisiti di partecipazione e qualificazione, non su quello della valutazione premiale dell’offerta. Il criterio che premia le esperienze e competenze del responsabile di commessa impone che l’offerta tecnica indichi una figura professionale concreta e specificamente individuata, non un profilo astratto da selezionare in futuro. L’intervento ad adiuvandum del terzo graduato è inammissibile quando il suo interesse sostanziale coincide con quello dell’appellante e sia già stato azionato in un autonomo giudizio definito con forza di giudicato.
Il Fatto
La Regione Lazio indice una procedura aperta per il servizio di Centro Unico Prenotazioni destinato alle Aziende Sanitarie regionali, suddivisa in cinque lotti. Il contenzioso riguarda il lotto n. 5, aggiudicato a un raggruppamento consortile con un punteggio complessivo di 91,76, seguito dal Consorzio secondo graduato con 90,68 punti.
Il secondo graduato impugna gli esiti davanti al TAR Lazio, che respinge il ricorso con la sentenza n. 6200/2024. Propone quindi appello, affidato a cinque motivi: attribuzione del punteggio per la parità di genere, per le certificazioni SA 8000 e ISO 45001, per la figura del responsabile di commessa; mancata esclusione dell’aggiudicatario per carenza dei requisiti di regolarità contributiva e per accertata interposizione illecita di manodopera di una consorziata esecutrice. Interviene ad adiuvandum la terza graduata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto inammissibile l’intervento ad adiuvandum. Il terzo graduato persegue lo stesso bene della vita dell’appellante, l’aggiudicazione della commessa; difetta perciò l’alterità dell’interesse richiesta dagli artt. 28 e 97 cod. proc. amm.. La posizione giuridica era già stata azionata in un separato giudizio, definito con il rigetto e la declaratoria di improcedibilità: la sua riproposizione collide con il giudicato.
Nel merito, il primo e il secondo motivo sono infondati. Il consorzio di cooperative è soggetto distinto dai consorziati, ma il divieto di cumulo alla rinfusa dell’art. 47, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 attiene ai requisiti di qualificazione. I criteri premiali, di indole soggettiva, seguono invece il favor partecipationis e la par condicio: gli artt. 16 e 18 del disciplinare richiamano le quote di esecuzione delle consorziate. La ratio della certificazione di parità di genere, richiamata dall’art. 95, comma 13, d.lgs. n. 50/2016, sarebbe frustrata da una lettura restrittiva. I chiarimenti della stazione appaltante, tra loro in antitesi, non modificano la lex specialis.
Il terzo motivo è invece fondato. Il disciplinare colloca la valutazione del responsabile di commessa tra i criteri premiali, con quattro punti discrezionali: ciò imponeva di individuare nell’offerta una figura concreta, non un profilo à la carte. Il chiarimento che esonerava dal curriculum vitae non consentiva di omettere la descrizione analitica. Il Collegio dissente dal TAR e annulla l’aggiudicazione, salvando la riedizione del potere di rideterminazione del punteggio.
Il quarto e il quinto motivo sono infondati. Il verbale ispettivo è stato portato a conoscenza della stazione appaltante e le violazioni sanabili sono state estinte; il DURC positivo si impone all’amministrazione, esonerandola da ulteriori accertamenti, secondo Ad. plen. n. 7 del 2024. La sentenza del giudice del lavoro, resa verso soggetti diversi, non è opponibile alla consorziata per i limiti soggettivi del giudicato.
Nota della Redazione
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