Criteri premiali di gara non integrabili dalla Commissione dopo l’apertura delle offerte (TAR Lombardia n. 2602 del 09.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Commissione di gara non può introdurre, dopo l’apertura delle offerte, un criterio valutativo che integri la lex specialis e orienti l’attribuzione dei punteggi: un siffatto parametro, ove oggettivamente decisivo, deve essere predeterminato negli atti di gara a pena di violazione dei principi di trasparenza e non discriminazione di cui all’art. 30, comma 1, d.lgs. n. 50/2016. Sono invece legittime le precisazioni meramente applicative dei criteri già fissati, purché non ne alterino il peso né enucleino sub-criteri nuovi. Il giudice amministrativo, accertata l’illegittima integrazione di un requisito a valutazione tabellare, può rideterminare direttamente il punteggio applicando i criteri della legge di gara. Le valutazioni discrezionali possono essere espresse in forma sintetica e globale, senza analitica motivazione su ogni parametro, ove la lex specialis preveda un’elencazione aperta. Ove la ricorrente non superi la prova di resistenza anche a seguito della rideterminazione, il ricorso è respinto nel merito.
Il Fatto
ARIA indice una gara aperta e multilotto per la fornitura di protesi di ginocchio e servizi connessi, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa e assegnazione al 70% dei concorrenti in graduatoria. La società ricorrente partecipa ai Lotti 25 e 26, conseguendo un posizionamento non utile per l’aggiudicazione.
Dopo un’istanza in autotutela, che in un caso conduce a una rideterminazione peggiorativa del punteggio, la società impugna gli atti di gara deducendo l’illegittimità delle valutazioni su alcuni requisiti premiali e chiedendo l’aggiudicazione o il risarcimento. L’amministrazione resiste chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto la doglianza sulla violazione della segretezza dell’offerta economica. Le incongruenze nelle date dei verbali sono ricondotte a mere sviste redazionali, essendo documentata la corretta sequenza procedimentale e la partecipazione dei concorrenti: la censura non è accolta.
Sul requisito delle taglie con sviluppo laterale minore rispetto al postero-anteriore, il Collegio ritiene ragionevole l’interpretazione dell’amministrazione, che richiede la caratteristica entro una stessa taglia e non nel passaggio tra taglie diverse. Analoga la conclusione sul requisito del numero di taglie del femore: le versioni cosiddette Stature, conservando la misura antero-posteriore, non sono taglie autonome ma varianti intermedie.
È invece fondata la censura sul requisito del polietilene a spessore con incremento progressivo. La Commissione, nella seduta del 13.11.2023, ha preteso la presenza di almeno quattro spessori consecutivi nel medesimo range: si tratta di un vero criterio valutativo introdotto dopo l’apertura delle offerte. Il Collegio richiama il principio per cui la Commissione può specificare le modalità applicative dei criteri solo con parametri motivazionali, mai a buste aperte e senza modificare i fattori di ponderazione (Cons. Stato, sez. V, n. 3481 del 2016; Cons. Stato, sez. V, n. 3737 del 2018). Applicando la tabella della lex specialis, assegna due punti per ciascun lotto.
Le censure avverso i requisiti discrezionali del sistema completo con unico strumentario e del design e morfologia sono respinte: la premialità va riferita all’intero sistema protesico e la valutazione globale e sintetica non richiede analitica motivazione, non emergendo profili di erroneità manifesta.
Sulla letteratura scientifica, il Collegio condivide il giudizio negativo sullo studio non strettamente riferito al prodotto offerto. Accoglie invece le censure sui punteggi attribuiti alle ultime graduate: gli studi valorizzati riguardano protesi a piatto mobile, non conformi ai prodotti dei lotti, con conseguente decurtazione di 1,25 punti a ciascuna. Poiché la ricorrente, anche dopo la rideterminazione, non raggiunge i punteggi delle aggiudicatarie, il ricorso è respinto per mancato superamento della prova di resistenza, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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