Revoca del permesso in sanatoria fuori termine illegittima (TAR Sicilia n. 3324 del 09.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire è irrevocabile per espressa previsione dell’art. 11, secondo comma, d.P.R. n. 380/2001, che esclude il ricorso all’istituto della revoca. Il titolo edilizio rilasciato in sanatoria è atto a efficacia istantanea, perché riferito a un’attività costruttiva già interamente realizzata, e può essere rimosso in autotutela soltanto mediante annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990. Il nomen iuris adottato dall’amministrazione non è determinante: l’atto di ritiro va qualificato secondo il potere concretamente esercitato. Il termine per l’annullamento decorre dall’adozione del provvedimento e il suo superamento determina la carenza di potere in concreto.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari di un immobile con due unità abitative e pertinenza, edificato su un’area acquistata dai loro danti causa nel 1985. Le domande di condono edilizio, presentate nel 1995 per le abitazioni e nel 2004 per i box auto, venivano accolte con il rilascio di tre permessi di costruire in sanatoria tra il 2015 e il 2016.
Con nota del 4 febbraio 2020 il Comune avviava il procedimento di revoca in autotutela, assumendo che l’area fosse stata oggetto di confisca disposta in un giudizio penale per lottizzazione abusiva a carico del venditore originario, relativo però ad atti traslativi e a particelle diverse. Le osservazioni dei proprietari non venivano accolte e il Comune, con provvedimento del 21 giugno 2022, disponeva la revoca dei tre titoli. I destinatari impugnavano l’atto davanti al TAR, che con ordinanza istruttoria n. 549/2024 richiedeva al Comune, non costituito, un quadro sinottico sulla corrispondenza tra particelle e provvedimenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente primo e secondo motivo, incentrati sul mancato rispetto delle norme in materia di autotutela. Il primo censura la violazione degli artt. 21 quinquies della legge n. 241/1990 e 11 del d.P.R. n. 380/2001. La doglianza è fondata: il secondo comma dell’art. 11 del d.P.R. n. 380/2001 sancisce espressamente che il permesso di costruire è irrevocabile, escludendo il ricorso alla revoca per i titoli edilizi.
Anche prescindendo dal contenuto precettivo della norma, la revoca presuppone per definizione un provvedimento ad efficacia durevole. Il permesso rilasciato in via ordinaria può considerarsi tale, al più, fino alla compiuta realizzazione dell’edificio o alla scadenza del termine per costruire. Il titolo in sanatoria, invece, riguarda un’attività edilizia già conclusa ed è sempre atto a effetto istantaneo: l’unico strumento di ritiro è l’annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies.
Il nomen iuris non è decisivo, secondo l’orientamento richiamato (TAR Lazio, Latina, sentenza 22 giugno 2023, n. 451). L’atto impugnato va quindi qualificato come annullamento in autotutela, con due conseguenze: cadono le censure sul diverso potere della revoca e residua l’interesse all’esame del secondo e terzo motivo.
Quanto al termine, per i due permessi del 2015 il Collegio richiama l’orientamento secondo cui i diciotto mesi introdotti dalla legge n. 124/2015 non si applicano retroattivamente (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 13 luglio 2017, n. 3462). Il potere era dunque consumato, al più tardi, dal 16 marzo 2017. La documentazione depositata in sede istruttoria conferma il travisamento dei fatti: la particella edificata origina da una diversa da quelle confiscate, e la trascrizione della sentenza penale riguarda altri soggetti. Il ricorso è accolto con annullamento del solo provvedimento del 2022; spese compensate per le difficoltà determinate dal mutamento dei dati catastali.
Nota della Redazione
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