Criteri tabellari di gara e prova di resistenza tra offerte (TAR Sicilia n. 3547 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
I criteri di valutazione cd. tabellari, articolati secondo schemi SI/NO o per fasce predeterminate, non implicano alcun esercizio di discrezionalità tecnica dell’amministrazione. Essi richiedono esclusivamente l’accertamento oggettivo della sussistenza del requisito dichiarato nell’offerta, sulla base di un’interpretazione meramente letterale del capitolato e delle dichiarazioni di gara. Il giudice amministrativo può pertanto sindacare l’attribuzione del punteggio senza invadere la sfera riservata alla stazione appaltante, dovendosi limitare a verificare se le condizioni prescritte ricorrano o meno. Accertato l’errore nell’assegnazione dei punteggi, il giudice procede al ricalcolo delle posizioni in graduatoria e, ove il concorrente ricorrente risulti in tal modo collocato in posizione utile, la prova di resistenza è soddisfatta e l’aggiudicazione va annullata.

Il Fatto

La ricorrente partecipava alla procedura indetta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per la fornitura in service di sistemi diagnostici, relativa al lotto oggetto di causa. In un primo momento la gara le veniva aggiudicata; la seconda classificata presentava istanza di annullamento in autotutela e la commissione, riconoscendo a quest’ultima un punteggio aggiuntivo, ne modificava la graduatoria.

La ricorrente impugnava quindi la delibera di revoca e la nuova aggiudicazione, deducendo l’erroneità dell’attribuzione dei punteggi su tre criteri tabellari. La nuova aggiudicataria proponeva ricorso incidentale, censurando i punteggi riconosciuti alla ricorrente su due distinti criteri. L’amministrazione eccepiva il carattere tecnico-discrezionale delle valutazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il ricorso incidentale, con il quale si contesta che lo strumento offerto dalla ricorrente soddisfi i requisiti della diluizione automatica di controlli e calibratori e del caricamento in continuo degli eluenti. Premesso il rispetto della sfera di discrezionalità tecnica dell’amministrazione, il Tribunale procede a un esame estrinseco di logicità e ragionevolezza delle valutazioni compiute.

Sul primo requisito, la censura è infondata. La diluizione in senso tecnico va distinta dalla fase preliminare di ricostituzione dei kit: solo la prima rileva ai fini del criterio e risulta effettuata interamente in modo automatico dal macchinario. Irrilevanti sono le residue fasi manuali successive, che non incidono sull’automatismo della diluizione.

Anche il secondo rilievo è privo di fondamento. La previsione di un doppio set di reagenti e il sistema automatico di commutazione della linea al suo esaurirsi garantiscono la continuità del ciclo analitico. Non ha rilievo la maggiore autonomia operativa vantata dall’altra concorrente, poiché il criterio non attiene al numero di test realizzabili ma alla presenza del meccanismo di caricamento in continuo.

Passando al ricorso principale, il Tribunale ritiene fondato il primo motivo. I criteri tabellari richiedono il semplice accertamento della ricorrenza dei requisiti, senza ulteriori valutazioni amministrative: il richiamo alla pretesa natura tecnico-discrezionale non è condivisibile. Quanto al criterio sull’interferenza dell’emoglobina fetale, l’offerta dichiarava l’assenza di interferenze fino al valore del 20%, che costituisce la soglia di base per l’attribuzione del punteggio superiore. Il punteggio inferiore spetta solo a strumenti che subiscano interferenze al di sotto di tale valore.

È fondato anche il secondo motivo, relativo al criterio della lunga emivita della colonna. Il capitolato richiede almeno 6.000 test prima della perdita di efficienza; la dichiarazione dell’aggiudicataria indica un minimo di 3.500 test e un range funzionale compreso tra 4.000 e 7.000, parametro indeterminato e comunque insufficiente rispetto al requisito tassativo. Il terzo motivo resta assorbito.

Il rigetto del ricorso incidentale e la fondatezza dei primi due motivi del ricorso principale comportano il soddisfacimento della prova di resistenza: il ricalcolo dei punteggi colloca l’offerta della ricorrente in posizione superiore a quella dell’aggiudicataria, con la conseguente illegittimità dell’aggiudicazione. Non risultando in atti alcun riscontro sulla stipula del contratto, nulla è disposto sull’ulteriore domanda di inefficacia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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