Condono edilizio, silenzio assenso escluso se manca la volumetria massima (TAR Sicilia n. 3544 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, l’istituto del silenzio assenso non è regolato dall’art. 20 legge n. 241/1990, ma da disciplina speciale che ne circoscrive ambito e condizioni. La formazione tacita del titolo non si perfeziona col mero decorso del termine, ma richiede la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi cui è subordinata l’ammissibilità della sanatoria. Superato il limite volumetrico inderogabile di 750 mc, il diniego espresso è legittimo e sufficientemente motivato con l’indicazione dell’assenza dei presupposti. La natura vincolata del provvedimento di diniego e dell’ordine di demolizione esclude l’obbligo di indicare ragioni di interesse pubblico e rende irrilevante il difetto di partecipazione procedimentale ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale può conseguire solo all’accertamento dell’inottemperanza alla nuova ingiunzione di demolizione.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Comune ha rigettato l’istanza di condono edilizio e ingiunto la demolizione delle opere abusive. L’Ufficio tecnico, a fronte di un immobile composto da piano terra con veranda e piano sottotetto, ha accertato il superamento della volumetria di 750 mc, limite massimo per la concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 39 legge n. 724/1994 (c.d. secondo condono edilizio).

Il ricorrente ha censurato il provvedimento per violazione di legge, vizi procedimentali, carenza di motivazione, difetto di istruttoria e violazione delle garanzie partecipative, sostenendo l’intervenuta formazione del silenzio assenso e l’errore nel computo volumetrico. Il Comune ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità per natura meramente confermativa dell’atto rispetto a una precedente ordinanza non impugnata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. L’ordinanza impugnata è adottata all’esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata valutazione dei presupposti, con esitazione contestuale dell’istanza di condono: non è atto meramente confermativo, ma “conferma” in senso proprio, pienamente impugnabile. L’originaria ordinanza deve ritenersi interamente sostituita dalla nuova.

Nel merito, il primo motivo è infondato. In materia edilizia il silenzio assenso non è regolato dall’art. 20 legge n. 241/1990, ma da disciplina speciale, che ne definisce ambito e condizioni di applicazione (Cons. Stato, sez. II, n. 10377 del 2024; Cons. Stato, sez. IV, n. 1767 del 2014). Per la formazione tacita del titolo non bastano l’inutile decorso del termine e l’adempimento degli oneri documentali ed economici: occorre la prova della ricorrenza di tutti i requisiti sostanziali (Cons. Stato, sez. VII, n. 5742 del 2024; sez. VI, n. 1824 del 2023). Il silenzio assenso è strumento di semplificazione, non di liberalizzazione, e resta escluso allorché l’istanza non possiede i requisiti sostanziali (TAR Lazio, sez. II, n. 13247 del 2023).

La disposta verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. conferma che il volume complessivo coperto e chiuso idoneo alla residenza, al netto delle superfici verandate, supera i 750 mc. Decisiva è la circostanza che la volumetria del piano terra e del primo piano — quest’ultimo computabile perché avente i requisiti per l’uso abitativo — risulta eccedente rispetto al limite inderogabile, rendendo il fabbricato privo di un requisito indispensabile per il condono. La questione della computabilità della veranda perde centralità.

Parzialmente fondato è invece il secondo motivo. Il Comune ha legittimamente reiterato l’ingiunzione di demolizione, fissando un nuovo termine per l’ottemperanza. Non poteva però “fare salvi” i provvedimenti di acquisizione gratuita già adottati: l’acquisizione può conseguire solo all’accertamento dell’inottemperanza alla nuova ordinanza, nel rispetto dei termini e delle modalità dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.

Infondati il terzo e quarto motivo. I provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono atti dovuti a carattere vincolato, sufficientemente motivati con l’enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto (Cons. Stato, sez. II, n. 7577 del 2025). La natura vincolata del provvedimento rende irrilevante la mancata comunicazione di avvio del procedimento, per il principio dell’art. 21-octies legge n. 241/1990, non potendo il Comune adottare un contenuto diverso. Il ricorso è quindi accolto nei limiti indicati e per il resto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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