Criteri di accesso al contributo senza requisiti ATECO e territoriali non previsti (TAR Calabria n. 1989 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura valutativa a sportello per l’accesso a contributi pubblici, la Commissione non può subordinare l’attribuzione del punteggio a requisiti non previsti dalla lex specialis, quali il possesso di uno specifico codice ATECO o l’insediamento in una determinata area territoriale. L’interpretazione delle clausole del bando deve muovere dal loro significato letterale, escludendo integrazioni contrarie. Il riconoscimento del punteggio va fondato su una verifica sostanziale e concreta dell’attività svolta dall’impresa, desumibile anche dai codici ATECO primari e secondari. L’applicazione di requisiti ulteriori a danno di un solo concorrente integra violazione del principio di parità di trattamento e di imparzialità dell’azione amministrativa.

Il Fatto

La Regione Calabria pubblicava un Avviso per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle PMI, con contributi concessi mediante procedura a sportello e punteggio minimo di finanziabilità fissato a 60 punti. La società ricorrente, operante nella logistica dell’ultimo miglio, presentava domanda per l’acquisto di un impianto di smistamento automatizzato.

La Commissione di valutazione le attribuiva 59 punti, negando i 10 punti del criterio A1.2), che premiava i progetti delle imprese operanti nelle aree di innovazione della RIS 3 Calabria. L’istanza di riesame confermava l’esito e la domanda era inserita tra quelle non ammissibili nelle graduatorie definitive. La società impugnava i provvedimenti di esclusione, deduceva disparità di trattamento nei motivi aggiunti e agiva per l’accesso agli atti.

La Motivazione della Corte

La Regione giustificava il diniego su due rilievi: l’incompatibilità del codice ATECO 53.20 posseduto dalla ricorrente rispetto al codice 52.29.22 dei servizi logistici, e il difetto di insediamento nell’hub portuale di Gioia Tauro o nella ZES. Il Collegio supera l’orientamento espresso in sede cautelare e ritiene fondati sia il ricorso sia i motivi aggiunti.

Quanto al codice ATECO, la lex specialis non attribuiva al codice 52.29.22 la funzione di requisito per l’individuazione delle imprese operanti nell’area di innovazione. Le FAQ richiamate dall’amministrazione si limitavano a richiedere l’analisi dei codici primari e secondari, senza imporre un unico codice né escludere quello posseduto. Poiché l’Avviso non prevedeva un elenco tassativo, la Commissione non poteva subordinare il punteggio a uno specifico codice, dovendo svolgere una verifica sostanziale e concreta dell’attività. Il Collegio richiama il principio per cui, nell’interpretazione della lex specialis, occorre privilegiare il significato letterale delle clausole, escludendo interpretazioni integrative contrarie (Consiglio di Stato sez. III, 26 maggio 2026, n. 4256). Le attività del codice 53.20 non sono estranee alla filiera della logistica, costituendone parte fondamentale nell’ultimo miglio, e il progetto è coerente con la Traiettoria 1 della DGR regionale.

Quanto al radicamento territoriale, il criterio A1.2) non subordina il punteggio a una localizzazione specifica, richiedendo solo la coerenza dell’attività con le aree di innovazione. Il richiamo al porto di Gioia Tauro contenuto nella DGR ha valenza programmatica e non consente di penalizzare le imprese insediate altrove.

L’impostazione trova conferma nell’operato della stessa amministrazione: nessuna delle sei domande premiate con i 10 punti opera nella ZES o nell’area portuale, e alcune non sono titolari del codice 52.29.22. La Commissione ha quindi applicato requisiti ulteriori a danno della sola ricorrente, con violazione della par condicio.

Il Collegio esclude la necessità di integrare il contraddittorio: in una procedura a sportello il controinteressato è chi verrebbe sopravanzato, e nella specie la dotazione residua di euro 1.117.185,30 copre il contributo richiesto di euro 275.984,00 (Consiglio di Stato, sez. V, 23 dicembre 2025, n. 10259). Il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti, con annullamento dei decreti nei limiti dell’interesse e obbligo di rideterminare il punteggio attribuendo i 10 punti. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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