Criteri di valutazione fissati dopo la conoscenza dei candidati: illegittimità della procedura (TAR Sicilia n. 2499 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La regola che impone alla commissione di definire i criteri di valutazione e i relativi punteggi prima di prendere visione dell’elenco dei candidati è volta a evitare qualsivoglia indebita influenza sull’attività preliminare dei commissari, destinata a orientare le successive decisioni. La violazione si configura anche quando la conoscenza dei nominativi e della produzione scientifica avvenga aliunde, in epoca anteriore alla fissazione dei criteri, poiché il pericolo astratto di condizionamento è sufficiente a rendere illegittimi i criteri stessi, senza necessità di prova di resistenza e senza che rilevi l’epoca materiale della valutazione dei titoli. L’annullamento degli atti comporta il riesercizio del potere previa sostituzione integrale della commissione con componenti ignari dei nominativi dei partecipanti.

Il Fatto

La ricorrente partecipava alla procedura di valutazione comparativa indetta dall’Università degli Studi di Messina, ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, per la copertura di un posto di professore di prima fascia. Collocatasi al terzo posto della graduatoria con un punteggio inferiore alla soglia di sbarramento di 65 punti prevista dall’art. 8, comma 3, del bando, impugnava gli atti della procedura, il decreto rettorale di approvazione e la delibera dipartimentale di proposta della chiamata della candidata risultata migliore.

Deduceva, tra l’altro, che la commissione aveva valutato le pubblicazioni scientifiche sulla base di dati bibliometrici estratti dalle banche dati Scopus e WoS con riferimento al 1° marzo 2024, data anteriore alla stessa nomina della commissione. Con motivi aggiunti impugnava la nota di controdeduzioni del Presidente della commissione e le tabelle di valutazione allegate, acquisite solo a seguito di reiterate istanze di accesso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato, e di portata assorbente, il primo motivo, nella parte in cui evidenzia che la commissione ha utilizzato dati bibliometrici estratti il 1° marzo 2024, dimostrando di conoscere i nominativi dei candidati e la loro produzione scientifica prima di determinare, nella seduta del –OMISSIS-, i criteri di valutazione. La censura, implicando l’annullamento e la rinnovazione dell’intera procedura, si affranca dalla verifica della prova di resistenza.

Il Collegio richiama il principio, qualificato come ius receptum, secondo cui la preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione va inquadrata nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa, esigendo la determinazione e verbalizzazione degli stessi in un momento in cui non possa sorgere il sospetto di criteri volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti. Il rischio, precisano i giudici, è che la serenità dei commissari venga inficiata non solo nella fissazione dei criteri ma anche nella loro concreta applicazione. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. VII, n. 8007 del 2024, Cons. Stato, sez. VII, n. 4449 del 2023, Cons. Stato, sez. VII, n. 4969 del 2024, Cons. Stato, sez. VII, n. 6414 del 2023 e TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 2609 del 2022, nonché la propria TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 957 del 2024.

Nel caso concreto il Presidente della commissione, sapendo di essere nella lista dei commissari sorteggiabili, aveva effettuato in data 1° marzo 2024 una ricerca, dichiarata esplorativa, sulle piattaforme WoS e Scopus dei dati bibliometrici dei potenziali candidati dell’Ateneo in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, conservandone i dati, poi utilizzati in sede di valutazione. Per il Collegio la commissione si è determinata sui criteri quando erano già noti i nominativi dei potenziali candidati, la loro produzione scientifica e i parametri bibliometrici: la raccolta e la conservazione di quei dati appaiono illogiche e inspiegabili nell’ottica di una procedura comparativa informata a trasparenza e obiettività, non assumendo rilievo la natura esplorativa della ricerca.

Il Tribunale precisa che non occorre la prova concreta che i criteri elaborati fossero mirati a svantaggiare la ricorrente o ad avvantaggiare altri candidati, né rileva che la valutazione dei titoli sia stata effettuata in data successiva alla determinazione dei criteri: il rischio di condizionamento deriva anche dalla mera conoscenza o conoscibilità dei nominativi. Accoglie pertanto ricorso e motivi aggiunti, annulla i provvedimenti impugnati, fatto salvo il riesercizio del potere previa sostituzione integrale della commissione con componenti ignari dei nominativi, e liquida le spese a carico dell’Università in euro 1.500,00 oltre accessori, compensandole tra le altre parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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