Sanzione per inottemperanza all’ordine di demolizione e natura permanente dell’illecito (TAR Lombardia n. 2553 del 04.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 sanziona la mancata rimozione dell’abuso edilizio e non la sua realizzazione. Il suo presupposto è la constatata inottemperanza all’ordine di demolizione: si tratta di una misura coercitiva indiretta, volta a indurre chi ha la disponibilità materiale e giuridica del manufatto a rimuoverlo. Una volta accertata l’inottemperanza a un’ingiunzione di ripristino non più contestabile per il giudicato formatosi sulla sentenza che l’ha confermata, il Comune non può esimersi dall’irrogarla. L’illecito ha natura permanente e si protrae fino alla cessazione della situazione di illiceità, anche quando il termine di novanta giorni per ottemperare era scaduto prima dell’entrata in vigore della legge n. 164/2014.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’attività di ristorazione, impugnava l’ordinanza con cui il Comune gli aveva irrogato una sanzione pecuniaria di rilevante importo ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. Il provvedimento seguiva a una precedente ingiunzione di demolizione, adottata perché una struttura in origine autorizzata come occupazione temporanea del suolo pubblico era stata ritenuta priva dei requisiti di amovibilità e quindi abusiva.
L’ingiunzione era stata impugnata davanti al TAR, che aveva respinto il ricorso nel merito con una sentenza confermata dal Consiglio di Stato. Formatosi il giudicato, il Comune aveva constatato la mancata ottemperanza e irrogato la sanzione. Il ricorrente lamentava la violazione delle garanzie procedimentali e dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, oltre alla carenza dei presupposti, chiedendo anche il risarcimento del danno. Nel corso del giudizio il Comune depositava atto con cui dichiarava l’avvenuto decesso del ricorrente.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio affronta la questione dell’interruzione del processo per morte della parte costituita. Richiamando un orientamento del Consiglio di Stato, il TAR esclude che l’evento produca effetti automatici: ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ., applicabile nel processo amministrativo per il rinvio dell’art. 79, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010, la dichiarazione del procuratore relativa a un evento interruttivo deve essere finalizzata a perseguirne l’effetto. Se resa a scopo meramente informativo, in difetto dell’elemento intenzionale, l’interruzione non si realizza. Il giudizio prosegue quindi regolarmente.
Sul merito, il Tribunale ribadisce che la sanzione pecuniaria non colpisce la realizzazione dell’abuso ma la sua mancata rimozione. Il presupposto è l’inottemperanza all’ordine di demolizione, e la misura opera come coercizione indiretta anche verso soggetti che non abbiano responsabilità nella costruzione, purché abbiano la possibilità di eliminarla. Nella specie l’inadempienza era incontestata e l’ingiunzione non più contestabile per il giudicato: il Comune era tenuto a irrogare la sanzione.
La Sezione richiama l’Adunanza Plenaria n. 16/2023, che ha ricostruito l’istituto introdotto dalla legge n. 164/2014. Dopo la riforma si sono confrontati due orientamenti: l’uno qualifica l’abuso edilizio come illecito permanente, con applicabilità della sanzione anche alle condotte anteriori; l’altro ravvisa nell’art. 31, comma 4-bis il presidio di una condotta omissiva specifica, costituita dal non provvedere al ripristino dopo l’ordine. Quanto alle ingiunzioni con termine già scaduto prima della riforma, prevale la tesi dell’applicabilità, purché l’inottemperanza si sia protratta dopo l’entrata in vigore: lo spirare dei novanta giorni non fa venir meno l’obbligo di rimuovere le opere.
Il Collegio valorizza anche l’argomento letterale tratto dall’art. 31, comma 4-quater, che consente alle Regioni di rendere la sanzione periodicamente reiterabile finché perdura l’inottemperanza. La ratio della previsione è la tutela dei valori paesaggistici e dell’ordinato assetto del territorio, in coerenza con gli artt. 9, 41, 42 e 117 Cost.: alla perdita della proprietà si aggiunge una sanzione pecuniaria che stimola il responsabile a eliminare le conseguenze dell’illecito.
Il ricorso è pertanto respinto nel merito. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della natura degli abusi.
Nota della Redazione
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