Criteri di valutazione predeterminati e voto numerico nelle procedure concorsuali (TAR Campania n. 2168 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, ove predeterminati dalla commissione prima della cognizione dei curricula e delle domande, non violano i principi di imparzialità e buon andamento. La griglia di valutazione articolata in parametri analitici e punteggi graduati integra un criterio di massima sufficientemente specifico e garantisce trasparenza e correttezza del giudizio. Il voto numerico attribuito dalla commissione esprime e sintizza il giudizio tecnico discrezionale, contenendo in sé stesso la motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni, ed è sindacabile solo per contraddizione manifesta tra elementi di fatto obiettivi, criteri di massima prestabiliti e punteggio assegnato. Alla commissione va riconosciuta ampia discrezionalità nell’individuazione dei criteri, con sindacato del giudice amministrativo limitato alla manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità o non intellegibilità dei criteri e delle valutazioni.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla selezione pubblica, per titoli ed esami, indetta da un Comune per il reclutamento a tempo determinato di figure professionali da destinare all’Equipe Fondo Povertà. All’esito delle prove scritte riportava 15/30 e veniva esclusa dalla graduatoria finale, non avendo raggiunto il punteggio minimo di 21/30 richiesto per il superamento della prova scritta.
Impugnava quindi l’esclusione, l’esito delle prove scritte e il bando, deducendo la tardiva determinazione dei criteri di valutazione dei titoli, la genericità degli stessi, l’assenza nel bando del punteggio minimo per l’accesso alla graduatoria, la violazione della regola dell’anonimato e l’eccesso di potere per illogicità e difetto motivazionale. Chiedeva il riconoscimento del giusto punteggio, l’inserimento in graduatoria e il risarcimento del danno. Il Comune si costituiva resistendo. La domanda cautelare era respinta con ordinanza n. 28 dell’11.01.2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutte le censure. Quanto ai primi due motivi, esaminati congiuntamente, il Tribunale ritiene che i criteri di attribuzione dei punti fossero già predeterminati nell’avviso di selezione, prima della ricezione delle domande e della valutazione dei titoli, e che il verbale n. 1 del 3.08.2021 riportasse analiticamente i criteri di valutazione della prova scritta, con quattro parametri e punteggi graduati. Tale griglia non è generica, ma individua parametri precisi cui correlare il giudizio, garantendo trasparenza e imparzialità.
Sul terzo motivo, relativo all’assenza nel bando del punteggio minimo di 21/30 per l’accesso alla graduatoria, il Collegio richiama integralmente la motivazione dell’ordinanza cautelare: l’avviso, all’art. 8, comma 5, prevedeva espressamente il punteggio minimo di 21/30 per il superamento della prova scritta, e l’art. 9, comma 1 va interpretato in coerenza con tale previsione, nel senso che l’inserimento in graduatoria resta subordinato all’ottenimento del punteggio minimo.
Quanto alla violazione dell’anonimato, il Tribunale condivide le difese dell’Amministrazione: l’elaborato indicato non contiene la dicitura “copia in brutta”, ma solo l’indicazione che alcune risposte erano su altro foglio; né la diversa sequenza di stesura delle risposte integra un segno distintivo, non emergendo dal verbale n. 2 del 9.09.2021 un’obbligatoria osservanza dell’ordine delle domande.
Sulla quinta doglianza, il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il voto numerico sintetizza il giudizio tecnico discrezionale e contiene in sé la motivazione (Consiglio di Stato, sez. VII, n. 3235 del 2024), e secondo cui il sindacato è limitato alla manifesta irragionevolezza o al travisamento di fatto (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 9972 del 2024). Vizi non dimostrati, avendo peraltro la commissione annotato a margine degli elaborati le sintesi degli errori. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di merito.
Nota della Redazione
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